DECRETO RILANCIO – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO RILANCIO – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Con il DL 19.05.2020 n. 34 sono state prorogate le scadenze dei versamenti sospesi, è stato escluso il versamento dell’IRAP e sono stati previsti crediti d’imposta e detrazioni per la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), sono entrate in vigore le misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto si compone di 266 articoli e in sede di conversione in legge le relative disposizioni potrebbero subire modifiche o integrazioni. Di seguito si riportano le principali disposizioni in materia fiscale e tributaria e si allega Vademecum (Slides) predisposto dalla Agenzia delle Entrate.

DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI:Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi. Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi

Vecchio termine di effettuazione

Nuovo termine
di effettuazione

Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”).

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020

 

Versamenti sospesi

Vecchio termine di effettuazione

Nuovo termine
di effettuazione

Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche.

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’im-presa.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castel­ge­rundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’.

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Ca­sti­glio­ne D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Soma­glia, Terranova dei Passerini e Vo’.

1.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE: I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta. Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate

Vecchio termine di versamento

Nuovo termine
di versamento

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:

  • nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.

31.7.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:

  • dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Ca­stelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Ma­leo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP: i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”) e dal versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

Contribuenti che restano obbligati al versamento: Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR, le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97) e le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97). Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le con­suete modalità.

Ammontare dei Versamenti esclusi:  Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 è escluso dal versamento in misura pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella do­vuta per il 2018). E’ esclusa dal versamento anche la prima rata di acconto 2020, che andrà determinata in misura pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA, ovvero al 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. Si supponga ad esmpio che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo ca­so, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA, ovvero a 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata. Riprendendo l’esempio soprariportato e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24: Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”. Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI, DIPENDENTI STAGIONALI E DOMESTICI: Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo. Sono tuttavia esclusi i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020), i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020) e i professionisti iscritti ad un Ordine. Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019). L’ammontare del contributo è calcolato applicando determinate percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019 (20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro). È previsto un contributo minimo, pari a 1.000,00 euro, per le persone fisiche e a 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ CON RI­CA­VI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO: Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società, ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021, mentre alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato. L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro). L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI: Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.  Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, ovvero al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE: Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi). Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTODI PUBBLICI ESERCIZI: Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

DETRAZIONE DEL 110% (c.d. “SUPERBONUS”): È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica: La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con­to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.  Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi antisismici: Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Impianti solari fotovoltaici: le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo: I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati: La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ovvero di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

 


Allegato

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it