DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO – PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

( Fisco e Diritto d’Impresa) ( Lavoro e Previdenza )

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO – PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce i primi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale.

Con Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce i primi attesi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale.

A tal fine, si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 182) prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10% per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 2.000 euro al lordo d’imposta, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La circolare 28/E/2016 illustra l’agevolazione prevista richiamando la prassi emanata negli anni scorsi e ancora applicabile, date le analogie tra l’agevolazione in commento e quelle preesistenti prorogate fino al 2014 ed esamina inoltre le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali e chiarisce l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

Si riporta il testo della circolare riservandoci di effettuare, a breve, una articolata analisi  del provvedimento.

LP 65 – 24.6.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
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