DETRAZIONE IVA FATTURE A CAVALLO ANNO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DETRAZIONE IVA FATTURE A CAVALLO ANNO

Per la detrazione dell’IVA è determinante la data di ricezione da parte dell’acquirente/committente.

L’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che ­ il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA e il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. L’art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 prevede che il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti ­ anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e­ comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del possesso della fattura d’acquisto. Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i suddetti presupposti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno. L’art. 14, DL n. 119/2018, (Collegato alla Finanziaria 2019), ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale nuova previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

FATTURE EMESSE NEL 2018 E RICEVUTE NEL 2018/2019 Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2018, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente/committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2018 ovvero nel 2019. Ai fini della detrazione dell’IVA a credito va innanzitutto considerato che, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il fornitore (rientrante tra i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica) emette una fattura cartacea, la stessa non si considera fiscalmente emessa e pertanto l’acquirente/committente, non disponendo di un documento fiscalmente corretto, non può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Al ricorrere di tale fattispecie, l’acquirente/committente è quindi tenuto a richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica e, se non la riceve, deve emettere autofattura ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 per poter detrarre la relativa imposta. In considerazione del fatto che, per la generalità dei soggetti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.1.2019, ­ le fatture emesse nel 2018 possono essere in formato cartaceo (anche se ricevute nel 2019) e soltanto con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019, il ricevimento di una fattura cartacea da parte di un soggetto obbligato ad emetterla elettronicamente, comporta per l’acquirente/committente l’impossibilità di dedurre il costo e detrarre la relativa IVA. Così, ad esempio, una fattura differita emessa il 10.1.2019, relativa a beni consegnati a dicembre 2018, deve essere (stata) emessa in formato elettronico ancorché l’IVA a debito sia da imputare al mese di dicembre 2018. In particolare, nella FAQ 27.11.2018, n. 20, l’Agenzia conclude che: “in definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”. Tale precisazione porta a concludere che se la fattura è stata emessa entro il 31.12.2018 ma è stata trasmessa e ricevuta dall’acquirente/committente nel 2019, è ammesso ed è quindi valido il formato cartaceo. Al fine di individuare il momento in cui l’IVA è detraibile, come sopra evidenziato, è pertanto necessario distinguere tra fatture emesse e ricevute nel 2018 e fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.

FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2018: Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2018, l’imposta può essere detratta con la liquidazione del mese di dicembre/quarto trimestre 2018 (trimestrali “speciali”), previa annotazione nel registro degli acquisti, ovvero con la dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

FATTURE EMESSE NEL 2018 E RICEVUTE NEL 2019: Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la nuova disposizione in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2018) è ricevuta l’anno successivo (2019), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2019). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2018 ma è acquisita dall’acquirente/committente a gennaio 2019, l’imposta può essere detratta con la liquidazione del mese di gennaio/primo trimestre (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2019) o dei mesi/trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti, ovvero, da ultimo, con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019. Quanto sopra trova applicazione a prescindere dal formato, cartaceo/elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it