DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018

Modalità di utilizzo del credito evidenziato nella dichiarazione annuale e/o termini versamento del saldo IVA 2018

Per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2018, deve essere utilizzato Il modello di dichiarazione annuale IVA /2019. La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 e può essere trasmessa alternativamente, direttamente dal dichiarante, tramite un intermediario abilitato, tramite altri soggetti  incaricati, ovvero tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA A CREDITO: Qualora la dichiarazione annuale IVA evidenzi un credito, il contribuente può, alternativamente, riportare il credito all’anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche, riportare il credito all’anno successivo e utilizzarlo in compensazione, oppure chiederlo a rimborso. L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale. Verticale, quando il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2018 con saldo liquidazione IVA gennaio 2019) e in tale ipotesi la compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione. Orizzontale, quando il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) soggiace ad una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso. In particolare va rispettato il limite massimo annuale pari a € 700.000. Si sottolinea che nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale; nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E la stessa Agenzia ha aggiunto che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”. Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di un saldo IVA 2018 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2019 (codice tributo 6036). In tal caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.

Il limite di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 e di conseguenza i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità. In caso di utilizzo del credito in compensazione in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo), ovvero con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati, l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni. A seguito della modifica dell’art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004 ad opera del DL n. 50/2017 è stato previsto il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente. In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa anche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento). Si rammenta, infine, che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e inoltre, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di “rischio”. Per l’ utilizzo del credito fino a € 5.000, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, anche se devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali e non è comunque necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

 SOSPENSIONE DEL MOD. F24: Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28.8.2018, ossia:  tipologia del debito pagato; tipologia del credito compensato; coerenza dei dati indicati nel mod. F24, dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici afferenti al soggetto indicato nel mod. F24; analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;  pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010. L’Agenzia delle Entrate, comunica al contribuente se il mod F24 è stato sospeso, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione. Se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. Diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2018: Il versamento del saldo IVA 2018 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 18.3.2019 in unica soluzione, ovvero in forma rateale. In tal caso, quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via) e le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 18.3.2018, data entro la quale va versata la prima rata. Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 9. Come sopra accennato, a seguito del venir meno della possibilità di presentare la dichiarazione unificata (redditi + IVA) il Legislatore, modificando gli artt. 6 e 7, DPR n. 542/99, ha comunque consentito il differimento del versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES, compreso l’ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell’art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo). Pertanto considerato che il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 e quello del saldo IRES scade l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), è possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. Il saldo IVA 2018 può essere differito all’1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato in unica soluzione entro l’1.7 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4), ovvero in forma rateale dall’1.7, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 31.7 applicando alla somma dovuta all’1.7 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. In tal caso il saldo IVA 2018 può quindi essere versato in unica soluzione applicando a quanto dovuto all’1.7.2019 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%, oppure in forma rateale applicando a quanto dovuto all’1.7 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2019 possono avvalersi del differimento del versamento del saldo IVA 2018 anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte dirette.  

Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 18.3 l’importo va esposto all’unità di euro (corrisponde a quanto risultante dal mod. IVA 2019), mentre in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it