DICHIARAZIONE D’INTENTO: NOVITÀ DAL 2020

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DICHIARAZIONE D’INTENTO: NOVITÀ DAL 2020

L’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle novità introdotte dal DL Crescita in materia di dichiarazione d’intento

L’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle novità introdotte dal DL Crescita in materia di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (provv. dirett. AE n. 96911 del 27/2/2020).

L’art. 12-septies della L. n. 58/2019 di conversione del DL Crescita, ha introdotto, a decorrere dal 2020, delle importanti novità in materia di dichiarazione sia con riferimento alla procedura nonché agli aspetti sanzionatori:

– gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;

– la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;

– nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;

– abrogazione dell’art. 1, c. 2, D.L. n. 746/1983, che comporta il venir meno dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

L’Agenzia delle Entrate con provv. dirett. AE n. 96911 del 27/2/2020 ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle citate novità introdotte dal decreto Crescita. Nello specifico, ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.

Il citato Provvedimento specifica, poi, che l’utilizzo del modello di dichiarazione d’intento precedente (approvato con provvedimento del 2/12/2016) è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, si evidenzia che con effetto 2020, sono state modificate le sanzioni riservate alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, è stato previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta (e non più in misura fissa da Euro 250 a Euro 2.000).

Dichiarazione d’intento: obblighi degli esportatori abituali

Fino all’anno d’imposta 2019

Dall’anno d’imposta 2020

– Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento.

– L’esportatore abituale deve rilasciare, ai propri fornitori, le dichiarazioni d’intento (con annessa ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate) prima dell’effettuazione dell’operazione.

– Obbligo numerazione, registrazione e conservazione delle dichiarazioni d’intento.

– Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento.

– Non hanno l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

– Non hanno l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione d’intento: obblighi dei fornitori degli esportatori abituali

Fino all’anno d’imposta 2019

Dall’anno d’imposta 2020

-Numerare progressivamente le dichiarazioni di intento nonché annotarle negli appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972.

– Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali si devono indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute.

– Numerazione e registrazione entro 15 giorni delle dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro. Oltre alla loro conservazione.

– Verifica della ricevuta di presentazione telematica, rilasciata dall’esportatore abituale, della dichiarazione d’intento (in caso di mancata verifica sanzione di Euro 250).

– Non vi è l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento nonché annotarle negli appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972.

– Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento oppure quelli indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

– Non vi è l’obbligo di numerazione, registrazione e conservazione delle dichiarazioni d’intento.

– Riscontro telematico della presentazione della dichiarazione d’intento (in caso di mancata verifica sanzione dal 100 al 200 per cento l’imposta).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it