DICHIARAZIONE IVA 2017

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DICHIARAZIONE IVA 2017

Approvato il nuovo modello IVA 2017, utilizzabile per la dichiarazione IVA del 2016, che dovrà essere presentato soltanto in forma autonoma entro il 28.2.2017.

 

Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2017), che dovrà essere presentato soltanto in forma autonoma entro il 28.2.2017, è stato predisposto con la consueta struttura modulare. Si segnalano di seguito le principali novità.

  • Nel Frontespizio della casella relativa alla “Dichiarazione integrativa a favore”; introduzione nel quadro VE e VF degli specifici righi riferiti alle nuove percentuali di compensazione e della nuova aliquota IVA ridotta del 5%
  • Ridenominazione degli specifici righi VE35 e VJ16 destinati alla nuova fattispecie di reverse charge in vigore dal 2.5.2016
  • Introduzione del nuovo quadro VN collegato alla presentazione di una dichiarazione IVA a favore nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria e del connesso nuovo rigo VL11
  • Introduzione del nuovo quadro VG utilizzabile per comunicare la scelta per la liquidazione IVA di gruppo per il 2017 (in luogo del precedente mod. IVA 26).

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il 16.3.2017 sempre ché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10). A seguito delle novità introdotte dal DL n. 193/2016, è possibile effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile) e differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.6.2017), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3. In presenza di un saldo IVA 2016 a debito il cui pagamento è differito al 30.6.2017 e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell’1,60% va applicata esclusivamente all’ammontare non compensato.

FD 8 – 2.2.2017

Rif.
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