DL 14.8.2020 N. 104 (C.D. “DECRETO AGOSTO”) – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DL 14.8.2020 N. 104 (C.D. “DECRETO AGOSTO”) – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Con il DL 14.8.2020 n. 104, pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, in corso di conversione, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza da COVID-19. Di seguito vengono analizzate le principali novità di carattere fiscale.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RI­TENUTE NON OPERATE – ULTERIORE RATEIZZAZIONE

Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

  • i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contri­buti previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
  • il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di san­­zioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un mas­simo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento del­la prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, se­condo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

Imprese del settore florovivaistico

Le disposizioni contenute negli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 e nell’art. 97 del DL 104/2020 non si applicano in relazione ai seguenti versamenti sospesi nei confronti delle imprese del settore flo­rovivaistico (art. 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020). L’effettuazione dei versamenti sospesi in esame è infatti stabilita, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31.7.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari im­por­to, a decorrere dal mese di luglio 2020.

2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Le modalità e i termini indicati nel precedente § 2.1 si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.  Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diver­se interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in ma­teria di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020
n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).

1 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

2 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del creditore. In tal caso l’ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agen­te della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene prorogata dal 31.8.2020 al 15.10.2020. La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all’8.3.2020.

3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Sono sospese sino al 15.10.2020:

  • le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
  • gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP

Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

1 SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27
    co. 1 del DL 98/2011);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

2 NECESSITÀ DEL CALO DEL FATTURATO

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Con l’art. 58 del DL 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

  • in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
  • con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le mo­dalità che saranno stabilite con un apposito DM.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONO­MICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

Con l’art. 59 del DL 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.

1 CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO

Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

2 MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

Il contributo dovrebbe essere riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABI­­­TATIVI – MODIFICHE

Con l’art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’im­posta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

In particolare, il credito d’imposta:

  • spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;
  • viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Con l’art. 79 del DL 104/2020 viene reintrodotto per il 2020 e 2021, con alcune modifiche, il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d’imposta spetta anche:

  • alle strutture che svolgono attività agrituristica;
  • agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • alle strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito d’imposta è:

  • pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).

CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Con l’art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’am­bito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
  • destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

L’art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la qua­­le riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.

1 BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere ef­fettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

2 IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

È possibile, alternativamente:

  • effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
  • effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.

In questo secondo caso, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” dei beni.

L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

3 REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

RIVALUTAZIONE DEI BENI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

L’art. 136-bis del DL 34/2020 ha previsto una speciale rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.

Tali soggetti possono rivalutare i beni d’impresa in modo gratuito (senza, quindi, assolvere alcuna imposta sostitutiva) fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali ancora disponibili. Se viene effettuata la rivalutazione, le perdite in questione devono essere “abbandonate” e non possono più essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

L’efficacia di tale misura era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Con le modifiche apportate dall’art. 106 del DL 104/2020 tale autorizzazione viene abolita, prevedendo che la rivalutazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, e successive modificazioni.

Questioni aperte

La disciplina in esame presenta numerosi punti dubbi; non viene infatti indicato:

  • quale sia il bilancio in cui effettuare la rivalutazione gratuita;
  • se i maggiori valori dei beni rivalutati gratuitamente siano riconosciuti o meno ai fini fiscali;
  • se la riserva costituita a fronte della rivalutazione sia o meno in sospensione d’imposta.

AIUTI DI STATO ANTI-COVID ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

L’art. 62 del DL 104/2020 ha esteso, al ricorrere di alcune condizioni, l’applicazione degli aiuti di Stato anche alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

1 QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA

Con la Comunicazione della Commissione europea 29.6.2020 C (2020) 4509 final, in vigore dal 29.6.2020, gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto emergenziale da COVID-19 possono infatti essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; e
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dei predetti aiuti).

2 AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

L’art. 62 del DL 104/2020, derogando alla previsione di cui all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020 che vieta la concessione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31.12.2019, stabilisce che gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del DL 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Al ricorrere delle predette condizioni le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31.12.2019, possono beneficiare degli aiuti previsti dal DL 34/2020:

  • sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
  • sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
  • sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56);
  • alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57);
  • alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58);
  • alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
  • sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI

L’art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.

Sono prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021, in particolare, i termini di sospensione:

  • di cui all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
  • di cui all’art. 37-bis del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

Viene, inoltre, previsto che:

  • la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
  • la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
  • nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come modificato dalla pre­sente disposizione.

MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

1 QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI

Con l’art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l’ap­provazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

2 IMMOBILI ESCLUSI

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dall’art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO

Per effetto dell’art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri

Per gli anni 2021 e 2022, l’IMU non è dovuta per gli immobili ac­catastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ALIQUOTE IMU – AUMENTO IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORA­ZIO­NE TASI

L’art. 108 del DL 104/2020 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, i Comuni pos­so­no deliberare un aumento dello 0,08% dell’aliquota massima dell’IMU, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019.

PROROGA DELL’ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Per effetto dell’art. 109 del DL 104/2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della
L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP a partire dall’1.5.2020 e fino al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).

Dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (prima fino al 31.10.2020), non è dovuta l’imposta di bollo sulle doman­de di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovve­ro di ampliamento delle su­perfici già concesse, presentate per via tele­matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Inoltre, fino al 31.12.2020 (invece che fino al 31.10.2020), la posa in opera temporanea su vie, piaz­ze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pub­blico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svol­ta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBI­LISTICA PER I VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE

L’art. 107 del DL 104/2020 stabilisce che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020), senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

Per effetto dell’art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI

Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

1 INDENNITÀ EROGATE DALL’INPS

Per effetto dell’art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Indennità per lavoratori marittimi

Per effetto dell’art. 10 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano:

  • cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
  • svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

2 INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”

Per effetto dell’art. 12 del DL 104/2020, viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un’inden­nità di 600,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata, previa domanda, dalla società “Sport e Salute spa”; la domanda non deve essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità.

Secondo quanto stabilito dal DM 27.8.2020, la domanda deve essere presentata:

  • tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;
  • entro il termine perentorio del 15.9.2020.

3 INDENNITÀ EROGATA DALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Per effetto dell’art. 13 del DL 104/2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Ai professionisti già beneficiari dell’analoga indennità per il mese di aprile 2020, l’indennità per maggio è erogata in via automatica. Per tutti gli altri, invece, l’indennità per maggio è riconosciuta:

  • sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;
  • previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.

MISURE TEMPORANEE PER LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

L’art. 106 del DL 18/2020 ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

  • convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);
  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tra­mite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).

Il co. 7 di tale articolo ha stabilito che le citate disposizioni “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.

1 PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA

Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15.10.2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 co. 3). Tra queste non si ritrova l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui co. 4 stabilisce che le associazioni, le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

2 DIFFERENTI RICOSTRUZIONI IN ESITO AL DL 83/2020

Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di due differenti interpretazioni.

Una prima ricostruzione ha ritenuto che, fino al 15.10.2020, per le assemblee sarebbe possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in applicazione dell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020.

Così ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non sarebbe possibile utilizzare la normativa dell’art. 106 del DL 18/2020 non riprodotta nell’art. 73 co. 4 del medesimo DL (come accade per le sole adunanze in videoconferenza), con la conseguenza che non vi sarebbe, in ogni caso, la possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni, di votare in via elettronica o per corrispondenza e di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.

È stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee – contemplate nell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020 – potrebbero essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli di amministrazione; la limitazione alla “videoconferenza”, inoltre, potrebbe non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.

Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato co. 7 dell’art. 106 del DL 18/2020, sarebbe possibile un’interpretazione estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell’intero contenuto del medesimo articolo.

26.3 SOLUZIONE ACCOLTA DAL DL 104/2020

A fronte di tali dubbi interpretativi, l’art. 71 del DL 104/2020 ha stabilito che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Tale previsione, da un lato, propone una soluzione differente rispetto a quelle prima ipotizzate, dall’altro, allo stato, appare priva di adeguato coordinamento normativo.

Quanto al primo profilo, si esclude, implicitamente, la perdurante vigenza dell’intero contenuto dell’art. 106 del DL 18/2020, ma non si applica l’art. 73 co. 4 del DL 18/2020, bensì si delimitano le disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a quelle contemplate nei co. 2 – 6, con esclusione, in particolare, della possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Quanto al secondo profilo, invece, si lascia nell’ombra la correlazione tra la nuova previsione ed il certamente vigente art. 73 co. 4 del DL 18/2020.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it