DL 21.03.2022 N. 21 (DECRETO UCRAINA)

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DL 21.03.2022 N. 21 (DECRETO UCRAINA)

Principali novità e agevolazioni contenute nel DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, emanato per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”)

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022 che è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione anche se, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 ed è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 ed è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE – MODIFICHE

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%) e  per le imprese gasivore, sono riconosciuti in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 e la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER ACQUISTO CARBURANTE

L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022 e senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche). Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

SETTORE TURISTICO – CREDITO D’IMPOSTA PER L’IMU VERSATA NEL 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

·     le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;

·     le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;

·     le imprese del comparto fieristico e congressuale;

·     i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2, ed è necessario che in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva e che i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari del­l’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta infine non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

“BONUS” CARBURANTE PER I DIPENDENTI

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SU BENZINA, GASOLIO E GPL

L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato co­me carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

·     benzina: 478,40 euro per mille litri;

·     olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

·     a 182,61 euro per mille chilogrammi;

·     dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE

L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

·     esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

·     esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

·     rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

·     esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

·     importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;

·     introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente superiore a 5.000.000,00 di euro ed è pari o superiore al 10%.  Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI AGRARI

L’art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”, le operazioni di rinegoziazione e ri­strutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.  La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa del­l’o­perazione. In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin­gola operazione.

GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE ENERGIVORE DI INTERESSE STRATEGICO

L’art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia relativamente a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico) e al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.  La garanzia opera fino al 90% dell’importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 1 del DL 23/2020 convertito).

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it