EMERGENZA CORONAVIRUS – PREMIO AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO A MARZO 2020 – NOVITÀ

( Fisco e Diritto d’Impresa )

EMERGENZA CORONAVIRUS – PREMIO AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO A MARZO 2020 – NOVITÀ

L’Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo previsto da decreto “curaitalia”

Con la Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate, dopo i primi chiarimenti e le indicazioni già anticipate nella circolare n. 8/2020, ha reso ulteriori precisazioni in merito alle modalità di calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo, previsto da decreto “curaitalia” all’art. 63 del DL 18/2020, fornendo anche esemplificazioni numeriche.
La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” di marzo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, in sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, l’Agenzia chiarisce che, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (indicato al punto 4.1. della circ. n. 8/2020), può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

La risoluzione fornisce un esempio concreto. Un lavoratore, da contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponendo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo (2 giorni) abbia lavorato in smart working, ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti, per cui al lavoratore spetteranno 11/22 di 100, vale a dire 50 euro.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Ad esempio, per effetto di un contratto di part time orizzontale, un lavoratore lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di 50 euro.
Un altro esempio riguarda un contratto di part time verticale. Un lavoratore lavora dal lunedì al giovedì, per cui per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Viene inoltre precisato che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

 


Allegato

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it