EROGAZIONI PUBBLICHE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

EROGAZIONI PUBBLICHE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

In attesa delle linee guida da parte delle autorità competenti si danno alcuni importanti orientamenti suggeriti da Assonime, sulle modalità di rendicontazione e pubblicazione nella nota integrativa al bilancio 2018 delle erogazioni pubbliche.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 5 del 22 febbraio 2019 con cui analizza la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. La normativa ha sollevato diversi problemi interpretativi e applicativi in ragione della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la normativa vigente. Dopo aver analizzato nel dettaglio quali siano le erogazioni rientranti nell’obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio e sulle modalità di rendicontazione, la circolare evidenzia come l’adempimento possa essere agevolato rinviando, nella nota integrativa, al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con la circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, dal titolo “Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti interpretativi” Assonime analizza la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 e successivamente integrata dal decreto legge ‘sicurezza’ (n. 113/2018) e dal decreto legge ‘semplificazione’ (n. 135/2018).

Con la normativa in parola, l’intento del legislatore era aumentare la trasparenza dei contributi da parte delle amministrazioni e delle società pubbliche, anche quotate, a favore, in un primo momento dei soggetti del Terzo settore, successivamente, più in generale, anche per valutare i vantaggi economici ricevuti dalle imprese a carico delle risorse pubbliche. Per le imprese, la disciplina si traduce in un obbligo di pubblicazione delle erogazioni ricevute nella nota integrativa del bilancio, mentre, in capo alle società controllate dalle amministrazioni dello Stato vi è un obbligo di pubblicazione delle erogazioni effettuate nella nota integrativa del bilancio.

La disciplina è accompagnata da un severo sistema sanzionatorio e precisamente:

– per le imprese beneficiarie, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti;

– per le società eroganti, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione pari alle somme erogate.

Il primo adempimento degli obblighi per le imprese è collegato alla pubblicazione dei prossimi bilanci, ma essendo la normativa poco chiara, Assonime propone alcuni orientamenti basati sull’interpretazione sistematica e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Dopo aver analizzato nel dettaglio quali siano le erogazioni rientranti nell’obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio e sulle modalità di rendicontazione, la circolare evidenzia come l’adempimento possa essere agevolato rinviando, nella nota integrativa, al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La normativa prevede, in capo alle imprese, per le erogazioni pubbliche ricevute, la pubblicazione degli importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato e, per le erogazioni pubbliche effettuate, la pubblicazione nei documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.

E’ necessario coordinare la disciplina della trasparenza con la disciplina dei bilanci. Da una parte bisogna perseguire obiettivi di trasparenza di rilievo pubblicistico, che sono diversi da quelli che la legge assegna al bilancio, dall’altra parte bisogna rispettare i principi contabili nazionali, sia i principi IAS/IFRS, secondo cui il bilancio ha la funzione di fornire a soci di minoranza e ai creditori le informazioni necessarie ad assumere decisioni di investimento.

Inoltre, le imprese che non superano la soglia dimensionale di cui all’art. 2435 ter c.c., ossia le microimprese che non sono tenute a predisporre la nota integrativa, per assolvere l’adempimento dovrebbero redigerne una nota integrativa ad hoc per soddisfare questa disciplina. Di fatto, in questo caso sarebbero necessarie delle indicazioni ufficiali sulle modalità di adempimento.

Assonime ritiene che sarebbe opportuno dare evidenza alle informazioni richieste dalla legge n. 124/2017, inserendole in una sezione distinta della nota integrativa, anche in forma tabellare, indicando:

– gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario;

– l’importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto;

– una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’attribuzione (causale).

A livello internazionale l’impostazione ritenuta più appropriata è di evitare che il bilancio includa informazioni non pertinenti con la sua funzione istituzionale, perché il rischio è quello di minarne l’intellegibilità complessiva.

A fronte delle criticità rilevate e per assicurare la concreta attuazione della disciplina e un migliore coordinamento con la normativa esistente, Assonime ritiene auspicabile una moratoria rispetto all’applicazione delle ingenti sanzioni previste dalla disciplina nell’attesa di linee guida da parte delle autorità competenti.

Il testo della circolare potrà essere richiesto ai nostri uffici.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it