EROGAZIONI PUBBLICHE DA RENDICONTARE ENTRO FINE ANNO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

EROGAZIONI PUBBLICHE DA RENDICONTARE ENTRO FINE ANNO

Il 1° gennaio 2023 scade il termine per l’applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione delle erogazioni percepite nel 2021

Il 1° gennaio 2023 scade il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017 per l’anno 2022. La norma richiamata stabilisce che gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno. I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono, invece, pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, dunque, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio. Da ultimo, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

L’inosservanza degli obblighi in esame comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Tanto premesso, l’art. 3-septies del DL n. 228/2021 (conv. L. n. 15/2022) ha prorogato al 1° gennaio 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”. Ancorché il legislatore non abbia fornito ulteriori indicazioni, il differimento si ritiene riferibile alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2022. Peraltro, la proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni è stata disposta anche “per l’anno 2021” dall’art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021 (conv. L. n. 87/2021). In questo caso, il termine (dapprima differito al 1° gennaio 2022) scadeva il 1° luglio 2022. Di fatto, pur non modificando il termine per l’adempimento dell’obbligo informativo (fissato, a seconda dei casi, come sopra riportato, al 30 giugno oppure in coincidenza con l’approvazione del bilancio), ma soltanto il termine per l’applicazione delle sanzioni, il legislatore ha concesso alcuni mesi in più per adempiere. Si è osservato, comunque, che l’ambito di applicazione della proroga sembrerebbe limitato, nella sostanza, soltanto ai soggetti tenuti ad inserire l’informativa sul sito internet. Diversamente, per i soggetti tenuti ad inserire l’informativa nella Nota integrativa, sembrava dover comunque essere rispettato il termine di approvazione del bilancio, in quanto l’inserimento “a posteriori” dell’informativa richiederebbe una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, con conseguente aggravio di oneri.

Per completezza di argomento, si evidenzia, da ultimo, che, in relazione agli obblighi informativi che dovevano essere adempiuti nel 2022, non sembrano applicabili le semplificazioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL n. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”). Con tale disposizione è stata prevista, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato”, l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa, in relazione al quale il termine “è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Rif. Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it