ERRATA FATTURAZIONE – NOTA VARIAZIONE IVA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ERRATA FATTURAZIONE – NOTA VARIAZIONE IVA

Nota di Variazione in diminuzione per errore di fatturazione: Condizione per ottenere il Diritto al rimborso dell’Iva da parte del cedente o prestatore.

 

Con risposta ad interpello (n. 762 del 4.11.2020), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, rappresenta lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione e che,- qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di variazione, è comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo fare ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario, disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72.
Quest’ultima disposizione riveste comunque carattere residuale ed eccezionale e la sua applicazione è riservata ai casi in cui sussistano condizioni oggettive che non consentono il recupero dell’IVA secondo il metodo più generale, vale a dire l’emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72.
Inoltre, la restituzione dell’IVA ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, è possibile solamente laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di specie, in cui il cessionario o committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta né esercitato il diritto alla detrazione.

 

 

Rif.

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