IMPOSTE 2017 – RATEIZZAZIONE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IMPOSTE 2017 – RATEIZZAZIONE

Modalità pagamento e possibili scadenze della rateizzazione

Come noto, il versamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 delle imposte (IRPEF / IRES, IRAP e imposte sostitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2017 va effettuato, in applicazione dei nuovi termini fissati dall’art. 7-quater, DL n. 193/2016, entro il prossimo 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017 (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% e può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale.

Relativamente alla rateizzazione è possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate ed è necessario considerare che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la stessa deve concludersi entro novembre e comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.

La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va applicata a prescindere dal giorno in cui il contribuente effettua il pagamento. È comunque opportuno scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a

tutti gli importi dovuti, per evitare “inconvenienti” in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.

Per determinare il numero massimo di rate in cui è possibile ripartire il versamento nonché l’ammontare degli interessi applicabili alle rate successive alla prima è necessario individuare il termine di versamento fissato per la prima rata (corrispondente al termine previsto per il versamento in unica soluzione).

Come sopra evidenziato detto termine, a decorrere dal 2017, è fissato al 30.6.2017 ovvero al 31.7.2017 + 0,40%.

In caso di differimento del pagamento al 31.7, ai fini della rateizzazione va considerato l’importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%. Di conseguenza, ciascuna rata è determinata dividendo l’importo così maggiorato per il numero di rate scelto.

La scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima non ha subìto modifiche rispetto al passato e quindi è fissata al giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per i non titolari di partita IVA, tenendo presente che rientrano tra questi anche i soci / associati in società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell’impresa familiare.

Va altresì rammentato che anche per il 2017 dall’1.8 al 21.8 (il 20.8 cade di domenica) opera la “Proroga di Ferragosto” prevista (a regime) dal comma 11-bis dell’art. 37, DL n. 233/2006.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le scadenze delle singole rate nonché gli interessi dovuti per ciascuna rata risultano quindi così individuati.

 

Persona fisica non titolare di partita IVA

Rata                         Prima rata entro il 30.6                                                 Prima rata differita al 31.7 (+ 0,40%)

Scadenza                       Interessi                                        Scadenza                                    Interessi

I                       30.6                 —                                                       31.7                            —

II                      31.7                 0,33%                                                 31.7                            0,00%

III                     31.8                 0,66%                                                 31.8                            0,33%

IV                     2.10 (*)            0,99%                                                 2.10 (*)                       0,66%

V                     31.10               1,32%                                                 31.10                          0,99%

VI                     30.11               1,65%                                                 30.11                          1,32%

(*) Il 30.9 cade di sabato.

 

Preme evidenziare che nei confronti dei soggetti “privati” che differiscono il versamento al 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40% e scelgono la rateazione l’applicazione della predetta regola si traduce nella “non razionale” conseguenza che entro il 31.7.2017 scade sia la prima che la seconda rata. Tale circostanza, desumibile dalle istruzioni per la compilazione del mod. REDDITI 2017 PF, è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.4.2017, n. 8/E.

 

 

 

 

Soggetto titolare di partita IVA

Rata                Prima rata entro il 30.6                                                         Prima rata differita al 31.7 (+ 0,40%)

Scadenza         Interessi                                                        Scadenza                        Interessi

I                       30.6                —                                                       31.7                            —

II                      17.7 (*)            0,18%                                                 21.8 (**)                      0,18%

III                     21.8 (**)          0,51%                                                 18.9 (*)                       0,51%

IV                     18.9 (*)            0,84%                                                 16.10                          0,84%

V                     16.10               1,17%                                                 16.11                          1,17%

VI                     16.11               1,50%

(*) Il 16.7 cade di domenica e il 16.9 cade di sabato.

(**) Dall’1.8 al 20.8 opera la “Proroga di Ferragosto” e il 20.8 cade di domenica

 

In caso di adeguamento dei ricavi / compensi alle risultanze degli studi di settore, entro il 30.6.2017 va versata la maggior IVA dovuta.e la maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi / compensi presunti da GERICO e quelli contabilizzati, se la differenza è superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati. Il versamento può essere differito al 31.7 (+ 0,40%) ma non può essere rateizzato.

 

Il versamento entro il 30.6 / 31.7.2017 (+ 0,40%) nonché la rateizzazione interessano anche l’imposta sostitutiva (saldo e primo acconto) dovuti dai contribuenti minimi (5%), e l’imposta sostitutiva (saldo e primo acconto) dovuti dai contribuenti forfetari (15%).

 

Entro i termini previsti per le imposte derivanti dal mod. REDDITI 2017 va effettuato anche il versamento di alcune, altre imposte sostitutive.

Va tuttavia evidenziato che relativamente ad alcune imposte non è possibile usufruire della rateizzazione con le regole previste per un versamento rateale dell’IRPEF / IRES.

Risulta possibile versare anche il saldo IVA 2016 entro il 30.6.2017, corrispondendo gli interessi dell’1,60% (0,40% per ogni mese o frazione di mese dal 16.3 al 30.6), ovvero entro il 31.7.2017 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,60% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

 

Compensazione dei crediti e dei debiti: in caso di differimento al 31.7.2017, la maggiorazione dello 0,40% va applicata / non applicata a seconda che le somme a debito siano superiori a quelle a credito o viceversa.

 

Rateizzazione e compilazione del Mod. F24: In presenza di rateizzazione, per ogni importo rateizzato, nel mod. F24, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della “Sezione Erario” ovvero nel campo “rateazione/mese rif.” della “Sezione Regioni” e della “Sezione IMU ed altri tributi locali”, va indicato il numero della rata che si sta pagando e il numero complessivo di rate scelto (ad esempio, 0105, 0205, 0305 e così via). Nei predetti campi va riportato “0101” se il versamento di un importo rateizzabile è effettuato in un’unica soluzione, ovvero nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di un credito derivante dalla dichiarazione, individuato dal codice tributo del relativo versamento a saldo (ad esempio, per l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF, codice tributo 4001, va riportato 0101 nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”).

L’importo della singola rata è determinato con arrotondamento al centesimo di euro.

Va evidenziato che gli interessi da rateizzazione, determinati sulla somma dovuta per ogni Sezione

(distintamente per anno di riferimento) del mod. F24 (importi a debito esposti nei singoli righi della stessa sezione), devono essere indicati cumulativamente per Sezione utilizzando uno dei seguenti codici tributo.

Interessi per rateizzazione                                       Codice tributo

  • Sezione Erario 1668
  • Sezione Regioni 3805
  • Sezione IMU ed altri tributi locali 3857

Il limite minimo di versamento previsto per ciascun codice tributo relativamente agli interessi è pari a € 1,03; gli importi inferiori a detto limite non devono essere versati.

La maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del versamento delle imposte (compreso il saldo IVA) al 31.7 va sommata al tributo cui si riferisce.

Rateizzazione dei contributi previdenziali: I versamenti dei contributi alla Gestione IVS e Gestione separata INPS risultanti dal mod. REDDITI possono essere rateizzati con le medesime modalità previste per le imposte sui redditi. Pertanto, la prima rata va versata entro il termine di scadenza del saldo e/o acconto, ossia entro il 30.6.2017 ovvero 31.7.2017 (+ 0,40%), fermo restando che, relativamente ai contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi sul reddito eccedente il minimale e che ai contributi dovuti alla Gestione separata INPS, la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2016 che il primo acconto 2017.

Analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, la rateizzazione dei contributi previdenziali può essere effettuata per quanto dovuto a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017, con termine entro il mese di novembre, mentre non è consentita per quanto dovuto a titolo di secondo o unico acconto 2017.