IMPOSTE DIRETTE – MAXI E IPER AMMORTAMENTO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IMPOSTE DIRETTE – MAXI E IPER AMMORTAMENTO

Tra le novità presenti nella Legge di Bilancio 2017 ci sono quelle relative alla proroga del maxi ammortamento e l’introduzione dell’iper ammortamento.


La Finanziaria 2017 ha prorogato, apportando alcune modifiche, l’agevolazione, prevista a favore delle imprese/lavoratori autonomi dalla Finanziaria 2016, rappresentata dal riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi (c.d. maxi ammortamento), ai soli fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento.

Contestualmente è stato introdotto un ulteriore beneficio, a favore delle sole imprese, qualora l’investimento sia effettuato in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, prevedendo l’incremento del relativo costo di acquisizione nella misura del 150% (c.d. iper ammortamento). Per i soggetti che fruiscono di tale beneficio, inoltre, il costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi è aumentato del 40%. Le agevolazioni in esame, usufruibili in via extra-contabile tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, rilevano ai soli fini IRPEF/IRES/IRI. Le stesse non producono effetto ai fini IRAP anche nei confronti dei soggetti che determinano la relativa base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Di seguito si esaminano le 3 diverse agevolazioni, tenendo conto, con riguardo al maxi ammortamento, dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari 8.4.2016, n. 12/E e 26.5.2016, n. 23/E.

MAXI AMMORTAMENTO

L’agevolazione in esame interessa, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata), i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi (anche qualora l’attività sia esercitata in forma associata). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E, l’agevolazione spetta anche ai contribuenti minimi.

In caso di affitto/usufrutto d’azienda, l’agevolazione è riconosciuta al soggetto che determina  e deduce gli ammortamenti (affittuario/usufruttuario in mancanza della deroga ex art. 2561, C.c., ovvero concedente al sussistere della deroga).

Non possono usufruire dell’agevolazione in esame i contribuenti forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. I costi sostenuti (compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito e le imprese marittime rientranti nel regime ex artt. da 155 a 161, TUIR.

L’incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017.

L’agevolazione spetta, come previsto dalla Finanziaria 2017, anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato dal venditore il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Relativamente a tale ultima previsione si ritiene che la stessa operi per gli investimenti effettuati dall’1.1.2017 (entrata in vigore della Finanziaria 2017) al 30.6.2018 e che la condizione dell’accettazione dell’ordine sia soddisfatta anche in presenza di un contratto di compravendita sottoscritto dalle parti; è altresì necessario che gli acconti del 20% siano commisurati al costo di acquisizione desumibile dal contratto stipulato /ordine accettato entro il 31.12.2017.

Per le acquisizioni in leasing, tale ultima condizione sia verificata qualora entro il 31.12.2017 sia stipulato il relativo contratto ed effettuato il pagamento di un maxi canone pari almeno al 20% del costo del bene, rappresentato dall’importo complessivo delle quote capitale dei canoni e del prezzo di riscatto, ancorché la consegna intervenga entro il 30.6.2018.

L’agevolazione spetta relativamente ai beni acquistati/acquisiti in proprietà o in leasing nonché per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto: Non spetta per i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa/noleggio.

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Di conseguenza la stessa non spetta:

  • per i beni immateriali;
  • per i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati/assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • per i materiali di consumo.

Per i beni concessi in comodato d’uso a terzi la maggiorazione può essere usufruita dal comodante purché i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività, con conseguente deducibilità delle quote di ammortamento. La maggiorazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per migliorie su beni di terzi (ad esempio, locazione/comodato), qualora capitalizzate ed iscritte nella voce “Immobilizzazioni materiali” dello Stato patrimoniale, mentre non sono agevolabili le spese su beni di terzi prive di una propria autonoma funzionalità, iscritte nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.

Si rammenta che non assume rilevanza l’ubicazione territoriale della struttura aziendale cui è destinato il bene. Di conseguenza la maggiorazione spetta ai soggetti per i quali gli ammortamenti dei beni agevolati concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito della novità e pertanto la stessa non spetta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 23/E, per i beni “a qualunque titolo già utilizzati”.

L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione e  per i beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi. In tal caso il cedente deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Beni esclusi: Come confermato dalla Finanziaria 2017, l’incremento in esame non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, per i fabbricati e le costruzioni, nonché per i beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8.0%
Gruppo XVII Industrie energia elettrica, gas, acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquifero; condotte di derivazione e di allacciamenti 12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8,0%
Gruppo XVIII

 

Industrie trasporti e telecomunicaz. Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario 7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%

 

Per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2017, sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario; qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo. Non è rilevante la data del riscatto.

Per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento (ad esempio, per la progettazione, l’acquisto di materiali, la mano d’opera diretta) sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Per i lavori iniziati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017 o iniziati/sospesi in esercizi precedenti rispetto al periodo agevolato, il beneficio spetta limitatamente ai costi sostenuti nel predetto periodo, considerati per competenza, ancorché i lavori siano ultimati successivamente al 31.12.2017.

Dovrà essere chiarito se e a quali condizioni risultano agevolati gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018.

Qualora l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione, mentre in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera/porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente. In particolare possono fruire della maggiorazione i corrispettivi liquidati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017/30.6.2018 in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale/ultrannuale del contratto.

Per fruire concretamente dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene; infatti, l’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. È pertanto necessario porre attenzione a 2 momenti:

  • il primo, collegato con la verifica dell’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato (15.10.2015 – 31.12.2017/30.6.2018);
  • il secondo, collegato con l’individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell’agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilità del maxi ammortamento/canone), costituito dall’entrata in funzione del bene.

Sul punto l’Agenzia, nella citata Circolare n. 23/E, ha sottolineato che “dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio”. Va evidenziato che in merito a tale aspetto l’Agenzia fa riferimento ai “soggetti titolari di reddito d’impresa”, mentre nulla chiarisce con riguardo ai lavoratori autonomi. Con riferimento a questi ultimi il CNDCEC, nella Circolare 12.5.2008, n. 1/IR, pur evidenziando che l’art. 54, TUIR non contiene alcun esplicito rinvio a quanto disposto dal citato art. 102, e pertanto ai fini dell’ammortamento non sia applicabile la disposizione sull’entrata in funzione del bene, ritiene comunque che sia necessaria un’effettiva utilizzazione del bene per poter procedere alla deduzione delle relative quote d’ammortamento.

DETERMINAZIONE DEL MAXI AMMORTAMENTO

Come accennato, l’agevolazione in esame consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene, al solo fine di determinare maggiori quote di ammortamento/canoni e va determinata con modalità differenziate a seconda che il bene sia acquisito in proprietà/in leasing.

Beni in proprietà:

Il costo del bene sul quale applicare la maggiorazione va determinato ai sensi dell’art. 110, TUIR, al netto dei contributi in c/impianti, se rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene ovvero con la tecnica dei risconti). La maggiorazione è determinata applicando al costo maggiorato del bene il coefficiente di ammortamento previsto dal DM 31.12.88. Per i titolari di reddito d’impresa, per il primo anno il coefficiente è ridotto alla metà. Qualora l’agevolazione sia fruita in misura inferiore al limite massimo consentito, a seguito dell’applicazione di un coefficiente inferiore rispetto a quello previsto, la differenza non dedotta è “persa”, non potendo essere recuperata in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.

Nel caso in cui l’ammortamento imputato a Conto economico sia inferiore a quanto previsto dal DM 31.12.88, la maggiorazione va comunque individuata applicando al costo del bene il coefficiente fissato dal citato Decreto. In caso di cessione/eliminazione del bene dal processo produttivo:

  • nell’esercizio di cessione (qualora venga calcolato l’ammortamento “ordinario” pro rata temporis) la maggiorazione è determinata in base al pro rata temporis, ossia considerando i giorni fino alla data della cessione, rapportati alla durata dell’esercizio;
  • le eventuali quote non dedotte della maggiorazione non possono essere utilizzate né dal cedente né dall’acquirente; quest’ultimo, infatti, acquista un bene non nuovo;
  • le quote di ammortamento dedotte sono definitive; non è infatti previsto alcun meccanismo di “restituzione”.

Beni in leasing:

La maggiorazione è fruibile in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato DM 31.12.88. Non rileva il comportamento civilistico adottato dal contribuente. La maggiorazione va determinata sulla quota capitale dei canoni. Per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM 24.4.98 per l’individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia:

costo sostenuto dal concedente – prezzo riscatto x giorni periodo d’imposta

numero giorni durata fiscale contratto

In caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, le quote dedotte non devono essere restituite.

La maggiorazione spetta anche con riferimento ai beni (agevolati) riscattati.

In particolare:

  • è applicabile ai beni riscattati, anche successivamente al periodo agevolato, relativi a contratti stipulati (beni consegnati) nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017/30.6.2018 (ad esempio, bene riscattato il 15.2.2019 relativamente ad un contratto stipulato il 10.12.2016);
  • non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15.10.2015 – 31.12.2017/30.6.2018 riferiti a contratti stipulati antecedentemente (ad esempio, bene riscattato il 14.3.2017 relativamente ad un contratto stipulato il 10.5.2013).

In caso di cessione del contratto di leasing prima della relativa scadenza le eventuali quote non dedotte della maggiorazione non possono essere utilizzate né dal cedente né dall’acquirente, mentre le quote dedotte sono definitive; non è infatti previsto alcun meccanismo di “restituzione”.

L’agevolazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In particolare è possibile dedurre l’intero costo del bene anche qualora, per effetto della maggiorazione del 40%, sia superato il limite di € 516,46.

Per i beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo, la maggiorazione del 40% rileva nella misura del 50%.

Come accennato, la Finanziaria 2017 ha escluso dal beneficio i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta ex lett. b-bis). Di conseguenza, relativamente agli acquisti/leasing di tali beni, l’agevolazione spetta a seconda del periodo di acquisizione.

Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.

Come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti).

Come sopra accennato, la maggiorazione del costo opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento/canoni di leasing.

Di conseguenza, l’agevolazione in esame, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, non ha alcun effetto:

  • in sede di cessione del bene. La plus/minusvalenza sarà determinata con riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare i maxi ammortamenti derivanti dall’applicazione della maggiorazione del 40%;
  • ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all’inizio dell’esercizio;
  • ai fini del limite triennale (€ 15.000) relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;
  • ai fini del test di operatività delle società di comodo. Sul punto va evidenziato che la maggior quota di ammortamento riduce il reddito minimo presunto, con la conseguenza che per una società che risulta di comodo/in perdita sistematica non viene meno l’agevolazione in esame;
  • ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Il maxi ammortamento/canone può essere usufruito anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le relative norme non dispongano diversamente.

IPER AMMORTAMENTO E MAXI AMMORTAMENTO PER BENI IMMATERIALI

Come accennato, la Finanziaria 2017 ha introdotto anche il c.d. “iper ammortamento”, riconoscendo alle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale di incrementare il costo di acquisizione del 150%.

Per tale agevolazione si ritiene possibile, relativamente agli aspetti comuni, fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di maxi ammortamento. Ciò con particolare riguardo all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, all’entrata in funzione del bene, nonché alla determinazione dell’agevolazione.

Si ritiene inoltre, pur in mancanza di una specifica previsione in tal senso, che anche tale agevolazione spetti, oltre che per i beni acquistati in proprietà, anche per quelli acquisiti in leasing.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame riguarda, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata), esclusivamente i titolari di reddito d’impresa.

Lo stesso, quindi, a differenza del maxi ammortamento, non spetta ai lavoratori autonomi.

Beni agevolabili

L’incremento del 150% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti:

  • in specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, di seguito riportati (Tab. A);
  • effettuati entro il 31.12.2017 ovvero il 30.6.2018 purché entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, analogamente a quanto previsto in materia di maxi ammortamento.

Considerato che l’agevolazione è stata introdotta dalla Finanziaria 2017, in mancanza di una specifica previsione si ritiene che la stessa operi per gli investimenti effettuati dall’1.1.2017.

TAB. A – BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO “INDUSTRIA 4.0”

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite

opportuni sensori e azionamenti

  • macchine utensili per asportazione;
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

– interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;

– rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

– sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
  • sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification);
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

MAXI AMMORTAMENTO PER BENI IMMATERIALI

La Finanziaria 2017 ha altresì previsto, a favore “dei soggetti che beneficiano della maggiorazione [del 150%] e che nel periodo effettuano investimenti in beni immateriali strumentali”, la maggiorazione del 40% del relativo “costo di acquisizione”.

Di fatto, quindi, viene riconosciuto il maxi ammortamento anche su beni immateriali specificatamente individuati, di seguito riportati (Tab. B).

Tale agevolazione è comunque riconosciuta soltanto alle imprese che effettuano investimenti per i quali spetta la maggiorazione del 150%.

Sul punto si ritiene che:

  • l’investimento in beni immateriali (software) possa non essere direttamente connesso ai beni sui quali l’impresa ha fruito dell’iper ammortamento (così, ad esempio, per un’impresa che ha acquistato un macchinario di cui alla Tab. A, la maggiorazione del 40% dovrebbe spettare anche per l’investimento in un sofware connesso ad un macchinario diverso);
  • l’agevolazione non spetti qualora l’investimento nei beni materiali di cui alla Tab. A sia stato effettuato nel 2016 (con conseguente non spettanza del 150%) e l’investimento nel bene immateriale sia effettuato nel 2017.

La maggiorazione è riconosciuta sia per i beni immateriali acquistati in proprietà che per quelli acquisiti in leasing, posto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 25.2.2005, n. 27/E, anche per tali beni risulta applicabile quanto disposto dall’art. 102, comma 7, TUIR in materia di deducibilità dei canoni di leasing dei beni materiali.

TAB. B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Al fine di fruire delle agevolazioni in esame (iper ammortamento e maxi ammortamento sui beni immateriali) il soggetto interessato deve produrre:

  • una dichiarazione del legale rappresentante;

ovvero

  • per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato.

La dichiarazione/perizia deve attestare che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tab. A/B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2017:

la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.

Da quanto sopra è desumibile che, anche qualora il bene entri in funzione, finché non si realizza l’interconnessione le agevolazioni in esame non possano essere usufruite.

Relativamente agli investimenti in beni materiali si ritiene comunque che, fino al periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione, sia possibile beneficiare della maggiorazione del 40% a titolo di maxi ammortamento e successivamente, a seguito dell’interconnessione, della maggiorazione del 150% a titolo di iper ammortamento.

L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (in generale, 2017) e per quello successivo (in generale, 2018) va determinato considerando quale imposta del periodo precedente (metodo storico) quella determinata in assenza dell’agevolazione.

In particolare, per il calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% – 150% dell’ammortamento/canoni di leasing.

Si rammenta che, con riguardo al maxi ammortamento, le disposizioni non hanno prodotto effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a prescindere dal metodo adottato (storico/previsionale).

L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, 2016) doveva essere  (ri)determinato considerando quale imposta del periodo precedente (metodo storico) quella determinata in assenza dell’agevolazione.

FD 16 – 24.3.2017

 

Rif.
P.
Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini.consulente@confindustriatoscanasud.it