ISTANZA PER RIMBORSO BUONO FIERE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ISTANZA PER RIMBORSO BUONO FIERE

La mancata presentazione entro il 30 novembre 2022 determina la decadenza del beneficio.

A decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022 i soggetti assegnatari del buono fiere, previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022, potranno presentare le relative istanze di rimborso. Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste. È quanto stabilito dal decreto direttoriale 18 ottobre 2022 con cui il MISE ha individuato termini e modalità per l’ottenimento del contributo, del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Nello specifico, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (si veda il decreto 7 ottobre 2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito “www.mise.gov.it”, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito istituzionale del Ministero. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis comma 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara:
– l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
– i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16 luglio 2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022) e che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
– i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
– i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
– l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
– l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare la copia del buono fiere rilasciato dal Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023), nonché, ove previsto, la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza. L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento de minimis.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it