IVA – ACQUISTI DA SAN MARINO – SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IVA – ACQUISTI DA SAN MARINO – SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017, prevede la soppressione della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da San Marino. La novità decorre dall’1.1.2017.

Come noto, il DM 24.12.93 contiene la disciplina IVA degli scambi con la Repubblica di San Marino e in particolare degli acquisti di beni da operatori sammarinesi prevedendo 2 specifiche procedure, a seconda che il cedente sammarinese addebiti l’IVA in fattura, ovvero non addebiti l’IVA in fattura.

Nella ipotesi di addebito dell’Iva in fattura, l’acquirente italiano annota la fattura (perforata con datario e timbrata con l’impronta a secco da parte dell’Ufficio tributario sammarinese) nel registro degli acquisti. La relativa imposta a credito può essere detratta secondo le condizioni e le limitazioni previste dal DPR n. 633/72 ed in particolare dagli artt. 19 e 19-bis1.

Se non c’è addebito dell’Iva da parte del cedente, l’acquirente italiano deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta, deve annotare il documento così integrato nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e in quello degli acquisti e comunicare l’avvenuta annotazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo annuale attribuito in sede di registrazione.

Per l’assolvimento dell’obbligo relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, previsto nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 della stessa Agenzia, va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente. La comunicazione in esame va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.

L’art. 7-quater, comma 21, DL n. 193/2016, eliminando la lett. c) del comma 1 dell’art. 16 del citato Decreto, ha soppresso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli acquisti senza IVA da operatori sammarinesi. Come disposto espressamente dal comma 22 del citato art. 7-quater la disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall’1.1.2017. Di conseguenza, posto che la suddetta comunicazione va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura, entro il prossimo 31.1.2017 va presentato il quadro SE degli acquisti senza IVA annotati nel mese di dicembre 2016.

Si rammenta che per i beni acquistati dalla Repubblica di San Marino non è necessario compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti (mod. Intra-2), in quanto a ciò provvede direttamente l’Ufficio tributario sammarinese.

FD 4 – 27.1.2017

Rif.
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