IVA – FATTURA ELETTRONICA: ULTIMI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IVA – FATTURA ELETTRONICA: ULTIMI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito una serie di utili chiarimenti in merito agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica decorrente dall’1.1.2019.

Come noto dall’1.1.2019 tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari / agricoltori esonerati, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica. Da tale obbligo sono escluse le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, anche se per tali operazioni è comunque possibile l’emissione della fattura elettronica riportando nel campo “Codice destinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX”.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti riguardanti tra l’altro:

  • la gestione delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica;
  • le modalità di fatturazione nei confronti dei soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), contribuenti minimi / forfetari ed enti non commerciali;
  • le conseguenze, nei confronti dell’acquirente con riguardo alla detrazione dell’IVA, dell’emissione di una fattura cartacea in luogo della fattura elettronica;
  • l’emissione della fattura elettronica nei confronti di esportatori abituali;
  • l’emissione della fattura elettronica per operazioni in reverse charge.

Vediamo nel dettaglio i chiarimenti forniti:

FATTURE MINIMI/FORFETTARI E ABROGAZIONE SPESOMETRO:

La Finanziaria 2018 ha abrogato l’art. 21, DL n. 78/2010 relativo alle cessioni di beni / prestazione di servizi poste in essere a partire dall’1.1.2019. Da tale data è prevista soltanto la comunicazione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. “spesometro estero”) per le fatture emesse/ricevute a/da operatori non residenti. Pertanto, dall’1.1.2019, le fatture emesse da soggetti minimi/forfetari ricevute da un soggetto passivo non sono oggetto di alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

AUTOFATTURA OMAGGI:

A partire dall’1.1.2019 le autofatture per omaggi vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio (SdI).

FATTURA PER PASSAGGI INTERNI:

Le fatture relative a passaggi interni, ex art. 36, DPR n. 633/72, devono essere emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio (SdI).

AUTOFATTURE IN REVERSE CHARGE:

In merito agli obblighi di fattura elettronica in presenza di operazioni soggette a reverse charge gli adempimenti previsti si distinguono a seconda della tipologia di operazione. Infatti in presenza di acquisti intraUE e acquisti di servizi extraUE, il soggetto IVA residente/stabilito in Italia deve comunicare i dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs.n. 127/15 (c.d. “spesometro estero”), mentre in presenza di acquisti in Italia per i quali il soggetto IVA riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” (operazione in reverse charge ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72), lo stesso deve integrare la fattura ricevuta e annotarla ai sensi degli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72. Va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2018, n. 13/E, ha chiarito che, è possibile predisporre un altro documento da allegare al file della fattura contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della stessa.

Tale documento (“autofattura”) può essere inviato allo SdI. Lo stesso sarà oggetto di conservazione elettronica da parte dell’Agenzia qualora l’operatore utilizzi il relativo servizio.

FATTURE PER CONTO TERZI:

In caso di fattura emessa dall’acquirente/committente per conto del cedente/prestatore (ad esempio, cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti, ai sensi dell’art. 34, comma 7, DPR n. 633/72) lo SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico del cedente/prestatore qualora riportato in fattura (ossia, del socio conferente), ad eccezione del caso in cui l’acquirente / committente (cooperativa) abbia utilizzato il servizio di registrazione presente sul sito Internet dell’Agenzia (Fatture e Corrispettivi).

FATTURE FUORI CAMPO IVA:

In presenza di operazioni fuori campo IVA (ad esempio operazioni in regime monofase ex art. 74, DPR n. 633/72), non è richiesta l’emissione della fattura (anche elettronica). Merita tuttavia evidenziare che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentita l’emissione / ricezione tramite SdI anche di fatture elettroniche fuori campo IVA (codice natura “N2”).

FATTURA 2018 RICEVUTA NEL 2019:

L’obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall’1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura; di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall’acquirente / committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

FATTURA EMESSA IN MODALITA’ CARTACEA:

Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall’1.1.2019 da parte del cedente / prestatore determina l’impossibilità, in capo all’acquirente / committente, di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. L’acquirente / committente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l’emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l’operazione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, con l’emissione di un’autofattura (in formato elettronico).

INDEBITA DETRAZIONE:

L’acquirente / committente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrae la relativa IVA, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine di liquidazione periodica riceva la fattura in formato elettronico e provveda allo storno della registrazione precedente e all’annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti (ad esempio, fattura emessa il 21.4.2019 in formato cartaceo con detrazione della relativa IVA da parte dell’acquirente / committente nella liquidazione del mese di aprile, in scadenza il 16.5, e ricevimento della medesima fattura in formato elettronico il 13.5). Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite SdI successivamente alla liquidazione periodica nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, collegata ad un documento “irregolare”.

FATTURA DIFFERITA:

È confermato che l’obbligo della fatturazione elettronica, non avendo modificato le disposizioni di cui all’art. 21, DPR n. 633/72, non impedisce l’emissione della fattura differita. Si rammenta che l’IVA a debito di tali fatture deve concorrere alla liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione dell’operazione.

MODALITA’ DI EMISSINE DELLA FATTURA AI CONDOMINI:

Il Condominio, in quanto non titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore che emette una fattura elettronica nei confronti dello stesso deve indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all’identificativo fiscale del cessionario / committente; deve riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”; deve inviare la fattura tramite Sdl e deve consegnare al condominio, in formato analogico o elettronico, una copia della fattura elettronica trasmessa, nella quale va evidenziato che trattasi di “copia” e che il documento fiscalmente valido è (esclusivamente) quello disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Quanto sopra interessa anche le fatture emesse nei confronti di enti non commerciali non titolari di partita IVA.

RILASCIO FATTURA A SOGGETTI PRIVATI E CONTRIBUENTI MINIMI-FORFETTARI:

Qualora la fattura elettronica sia emessa per cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfettari, il cedente / prestatore deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico.

A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC al fine di ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare

la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente minimo / forfetario, pur non essendo obbligato alla registrazione, è comunque tenuto alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti, ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72.

FATTURA EMESSA A PARTITA IVA INESISTENTE / CESSATA:

Qualora la fattura elettronica sia emessa con l’indicazione della partita IVA / codice fiscale del cessionario /committente inesistente per l’Anagrafe tributaria, il SdI scarta la fattura, in quanto non conforme alle disposizioni ex art. 21, DPR n. 633/72. Se la fattura viene emessa con l’indicazione di una partita IVA cessata ovvero del codice fiscale di un cessionario / committente deceduto, la fattura è considerata emessa e non è scartata dall’SdI. L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli successivi al fine di verificare la veridicità dell’operazione.

FATTURA PER MERCE NON RICEVUTA:

Qualora un soggetto riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (a mezzo mail, telefono, ecc.). Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite il SdI.

FATTURA EMESSA A ESPORTATORE ABITUALE:

L’indicazione, nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale, del numero e della data della dichiarazione d’intento, va riportata nel file XML utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, “Causale”).

INDIRIZZO PEC PER RICEZIONE / TRASMISSIONE DELLE FATTURE:

È confermato che, ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche, è possibile utilizzare un indirizzo PEC dedicato, diverso da quello presente nell’Indice INI-PEC. Il soggetto IVA può anche scegliere, senza alcun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, di trasmettere / ricevere le fatture elettroniche tramite l’indirizzo PEC di un intermediario ovvero di un soggetto terzo che presta servizi di trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche. Il SdI recapita le fatture elettroniche all’indirizzo telematico riportato nelle stesse, salvo il caso in cui l’acquirente / cessionario non abbia preventivamente registrato sul sito Internet dell’Agenzia (Fatture e Corrispettivi) l’indirizzo telematico presso il quale intende ricevere “di default” tutte le fatture elettroniche trasmesse dai fornitori.

Rif.

Paolo Marraghini

Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini@confindustriatoscanasud.it