“LIBERALIZZATA” LA DATA DELLA FATTURA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

“LIBERALIZZATA” LA DATA DELLA FATTURA

L’Agenzia delle entrate concede la possibilità di indicare, per la fattura differita, in alternativa alla data dell’ultima operazione, l’ultimo giorno del mese

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in merito alla questione della data da riportare sulla fattura elettronica differita concedendo la possibilità di indicare, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazioni di servizi, l’Agenzia evidenzia che, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) individua la “competenza” dell’IVA a debito.

Come noto, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, per effetto

di quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2018 e dall’art. 12-ter, DL n. 34/2019, a decorrere dall’1.7.2019:

• la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione);

• qualora la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

Con particolare riguardo alla data di emissione della fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nell’ambito della Circolare 17.6.2019, n. 14/E, nonché, recentemente, con la Risposta 24.9.2019, n. 389 nella quale è stato esaminato il caso di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese, nei confronti dello stesso soggetto, con emissione di un’unica fattura.

In tale occasione l’Agenzia ha risolto la questione della data da riportare sulla fattura differita che, in base al precedente chiarimento, sembrava dover coincidere con la data dell’ultima operazione effettuata nel mese, riconoscendo ora la possibilità di indicare l’ultimo giorno del mese.

DATA DELLA FATTURA

Nella citata Circolare n. 14/E l’Agenzia ha precisato che, considerato che il SdI “attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Per la fattura elettronica tramite SdI:

• il Sistema attesta la data di emissione della fattura;

• nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione

A titolo esemplificativo, l’Agenzia ha proposto le seguenti casistiche.

Esempio 1

Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata può essere:

• emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”;

• generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10.10.2019). In tal caso:

− dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta il 10.10.2019;

− nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;

• generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28.9 e il 10.10.2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui la fattura è emessa:

• in formato cartaceo;

• in formato elettronico tramite canali diversi da SdI;

ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

FATTURA DIFFERITA

In base a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 633/72, per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente/committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

A tal fine per le prestazioni di servizi è possibile utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività esercitata (ad esempio, documenti attestanti l’incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera di incarico, ddt di riconsegna in conto lavoro), che consente di individuare con certezza la prestazione effettuata, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Con specifico riguardo alla data da indicare nella fattura differita, l’Agenzia, nella citata Circolare n. 14/E ha specificato che:

“laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.

Tale affermazione dell’Agenzia aveva determinato alcune difficoltà operative, sembrando preclusa la possibilità, in uso con le fatture cartacee, di riportare l’ultimo giorno del mese. Ora la stessa Agenzia, nella citata Risoluzione n. 389, evidenzia che l’indicazione della data relativa all’ultima operazione effettuata nel mese rappresenta una possibilità e non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel campo “Data” del file inviato tramite SdI è quella relativa al mese di effettuazione della cessione/prestazione di servizi ovvero di pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo. Tale data si riflette sulla “concorrenza” (esigibilità) dell’IVA a debito evidenziata in fattura alla liquidazione periodica (mese/trimestre).

In particolare, come desumibile dall’esemplificazione proposta dall’Agenzia, è consentito indicare, quale “data” della fattura differita:

  • uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell’ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI. (Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni);
  • la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell’ultima cessione. (É comunque possibile indicare “convenzionalmente” l’ultimo giorno del mese, che individua il momento di esigibilità dell’IVA).

Esempio 2

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10.9, 20.9 e 28.9.2019. La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura, alternativamente:

  • un giorno qualsiasi tra il 28.9 e il 15.10.2019 se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI;
  • la data dell’ultima operazione (28.9);
  • l’ultimo giorno del mese (30.9).

La fattura va inviata al SdI entro il 15.10.2019.

FATTURA ELETTRONICA E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Con riguardo all’ipotesi di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, l’Agenzia, nella Risoluzione n. 389 in esame afferma che “le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”.

Di conseguenza, posto che in linea generale, per le prestazioni di servizi l’esigibilità dell’IVA si realizza, ai sensi dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/72, con il pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni la fattura emessa non può essere considerata quale “fattura differita”. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l’esigibilità dell’IVA. Di fatto

“si è … in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.

Pertanto la fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente non qualificabile “differita” in quanto non è intervenuto il pagamento, può essere predisposta:

  • entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;
  • successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura. (Ai fini dell’esigibilità IVA rileva la data indicata nel documento).

In ogni caso la fattura va inviata al SdI entro 12 giorni.

Va evidenziato che l’emissione della fattura deve tener conto degli accordi contrattuali tra le parti (ad esempio, fattura fine mese con pagamento entro 60 giorni).

Relativamente al caso proposto dal contribuente nell’interpello oggetto della citata Risposta n. 389, l’Agenzia fornisce la seguente “soluzione”.

Esempio 3
Un soggetto ha effettuato 3 prestazioni (lavorazioni c/terzi su beni di proprietà del committente), documentate da ddt, con causale “reso lavori”, di data 10.9, 20.9 e 28.9.2019. Il pagamento del corrispettivo riferito a tali prestazioni interverrà a 30 giorni dalla data della fattura.

In tal caso, qualora la fattura elettronica tramite SdI:

  • sia predisposta il 30.9.2019, indicando tale giorno nel campo “Data” del file fattura e sia inviata al SdI entro il 12.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di settembre;
  • sia predisposta l’1.10.2019, indicando tale giorno nel campo “Data” del file fattura, ed sia inviata al SdI entro il 13.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di ottobre.

Rif.

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