MOD. CUPE 2018

( Fisco e Diritto d’Impresa )

MOD. CUPE 2018

Entro il 31 marzo 2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto, devono rilasciare ai percettori delle somme, la relativa certificazione.

 

Come previsto, il mod. CUPE (Certificazione Utili e Proventi Equiparati) va rilasciato, entro il 31.3 di ogni anno, dai soggetti che hanno corrisposto utili / proventi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia. I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore, per compilare la propria dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2018 PF), ovvero dal soggetto che ha corrisposto le somme, per la compilazione del quadro SK del mod.770/2018 (i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” del quadro SK).

Con il Provvedimento 12.1.2018 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello, al fine di recepire le novità introdotte dal DM 26.5.2017 che, a seguito della riduzione ad opera della Finanziaria 2016, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017) dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%, ha rideterminato le percentuali di concorrenza al reddito complessivo degli utili (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate.

In particolare è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% la percentuale di concorrenza al reddito complessivo degli utili derivanti da partecipazioni detenute da persone fisiche / società di  persone in società / enti soggetti IRES qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa e qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa.

La nuova percentuale è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Considerato che per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 risulta applicabile la percentuale del 40%, la tassazione in capo ai soci persone fisiche “private” relativamente a partecipazioni qualificate e ai soci persone fisiche imprenditori / società di persone relativamente a partecipazioni qualificate / non qualificate, è così sintetizzabile.

Periodo di produzione degli utili                                                                                 % tassazione

Fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)                                         40%

Dall’esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008)

fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)                                         49,72%

Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)                      58,14%

 

A decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007,  ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%. Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti. Va evidenziato che il citato DM 26.5.2017 non ha modificato la percentuale di esenzione dei dividendi percepiti da società di capitali che detengono partecipazioni in altre società di capitali, fissata al 95% del relativo ammontare ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR. Si rammenta, infine, che la Finanziaria 2018 ha equiparato la tassazione degli utili / dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche non in regime d’impresa, a quella prevista per le partecipazioni non

qualificate, con conseguente assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva del 26%. Tale equiparazione è applicabile agli utili prodotti dal 2018; agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le predette percentuali di concorrenza al reddito complessivo.

Va considerato che le novità del DM 26.5.2017 (applicabili agli utili formati dal 2017, le cui distribuzioni interverranno dal 2018), cosi come le novità della Finanziaria 2018, non avranno effetto sulla compilazione del mod. CUPE da rilasciare entro il 31.3.2018.

Il mod. CUPE va rilasciato, ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili / proventi equiparati, da parte di:

  • soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2017 hanno corrisposto utili;
  • soggetti che nel 2017 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni; proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro; interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della “thin capitalization”.

Qualora nel 2017 la società abbia soltanto deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il mod. CUPE non va rilasciato.

Sono tenuti all’adempimento in esame anche coloro (comprese le ditte individuali e le società di persone) che nel 2017, in qualità di associanti, hanno corrisposto somme all’associato in relazione ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.

 

SOMME OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Tipologia somme                                                                                             Obbligo di certificazione

  • utili / proventi equiparati:

       – assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto;

        – non assoggettati ad alcuna ritenuta;

  • riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni)

        che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono                                      SÌ

        considerate utili o riserve di utili (la società deve comunicare al

        socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione

        e il relativo regime fiscale applicabile);

  • utili o riserve di utili da parte di società trasparenti ex artt. 115 e 116,

       TUIR, formatisi nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono

       alla formazione del reddito dei soci.

  • utili / proventi equiparati

       – assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, DPR n. 600/73.

        Si rammenta che sugli utili da partecipazioni non qualificate/contratti                   NO

        di associazione in partecipazione “non qualificati” va operata la

        ritenuta alla fonte del 26%;

       – assoggettati ad imposta sostitutiva ex 27-ter, DPR n. 600/73.

La  certificazione può essere rilasciata anche ad un percettore non residente relativamente agli utili / proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, al fine di consentire allo stesso di recuperare, nel proprio Stato di residenza, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.

Il nuovo mod. CUPE è composto, come il precedente, di un riquadro riservato ai dati del soggetto che rilascia la certificazione e di 4 Sezioni riservate ai dati del soggetto emittente, dell’intermediario

non residente, del percettore (Sezioni I, II e III) e degli utili / proventi equiparati corrisposti (Sezione IV). In particolare si evidenzia che se per lo stesso soggetto devono essere certificati sia utili che uno o più proventi equiparati, ancorché assoggettati ad aliquote diverse, vanno rilasciate distinte certificazioni; inoltre la certificazione può essere predisposta anche utilizzando un formato diverso rispetto al modello ufficiale, a condizione che i dati siano esposti rispettando la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi previsti nello schema di certificazione.