NOVITA’ INVIO TELEMATICO MODELLI F24

( Fisco e Diritto d’Impresa )

NOVITA’ INVIO TELEMATICO MODELLI F24

INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO DAL 16 GENNAIO 2020 DEI MODD. F24 – NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

L’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato” alla legge di bilancio 2020), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Di seguito si evidenziano i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31.12.2019:

Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

 Crediti maturati in qualità di sostituto di imposta

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

 Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020; per i crediti infrannuali maturati dai sostituti di imposta nel 2019 pare corretto ritenere che l’obbligo decorra dal 27 dicembre 2019 (data di entrata in vigore del dl 124/2019 convertito in legge) e quindi con la prossima scadenza del 16 gennaio 2020.

 Individuazione del codice tributo

In allegato alla risoluzione n. 110 del 31.12.2019 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati riepilogati:

  • i codici tributo dei crediti, suddivisi per tipologia, che comportano l’obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
  • i codici tributo dei crediti che, configurando “compensazioni interne o verticali”, non rientrano nell’obbligo in esame.

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e irap

L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel mo­dello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

 Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 possono quindi essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

Determinazione del limite di 5.000,00 euro

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 precisa che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. “compensazioni interne o verticali”, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it