NUOVA MISURA CREDITO D’IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE E DPI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

NUOVA MISURA CREDITO D’IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE E DPI

Ridotta dal 60% al 15,6423% la percentuale del credito d’imposta previsto per coloro che hanno sostenuto spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 302831 dell’11/09/2020 e risoluzione 52/E del 14/09/2020, ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta previsto per coloro che hanno sostenuto spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 15,6423% . Ricordiamo infatti che l’art. 125 del decreto legge “Rilancio” riconosceva alle imprese un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI. L’Agenzia rende noto che le richieste per usufruire di tale credito d’imposta sono tuttavia risultate pari a circa 1,3 miliardi di euro, contro i 200 milioni di euro a copertura della misura: per tale ragione il credito di imposta spettante è ora pari al 15,6423 % dell’importo richiesto, da applicarsi in sostituzione dell’originario 60% che era stato previsto. La percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 euro (limite complessivo di spesa previsto dal DL Rilancio) e 1,3 miliardi di euro. Le imprese beneficiarie potranno visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Inoltre, con la risoluzione sopracitata, l’Agenzia delle Entrate rende anche noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in commento: · “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”

Rif.

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