NUOVI TERMINI DETRAZIONE IVA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

NUOVI TERMINI DETRAZIONE IVA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione IVA, dopo le modifiche introdotte dalla Manovra correttiva 2017.

 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17.01.2018, ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva 2017), convertito dalla L. n. 96/2017. Com’è noto, l’art. 2 del citato decreto ha ridotto il termine entro cui il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017: il nuovo art. 19 del DPR n. 633/1972, infatti, ora prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Pertanto, mentre in precedenza il termine era fissato al secondo anno successivo a quello in cui il diritto sorge, ora il diritto alla detrazione scade con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è diventata esigibile l’imposta. Per le operazioni effettuate nel 2017, quindi, la detrazione va effettuata entro il 30 aprile 2018, termine di presentazione della dichiarazione IVA. Di questa nuova disposizione, peraltro, tengono conto le istruzioni della dichiarazione IVA 2018, appena approvate dall’Agenzia delle Entrate (si veda comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate allegato alla presente). La circolare in commento attenua le conseguenze negative della riduzione del termine per la detrazione, in particolare chiarendo che il decorso di tale termine presuppone il possesso di una valida fattura e risolvendo così i problemi legati alla ricezione di fatture relative all’anno precedente, anche oltre la scadenza della dichiarazione annuale (30 aprile). L’Agenzia fornisce anche numerosi esempi pratici: una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 e relativa ad operazioni effettuate in tale anno dovrà essere registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione 2017. La fattura relativa alla stessa operazione, ma ricevuta nel 2018, potrà invece essere annotata nel 2018 e l’IVA potrà essere detratta secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, prima del 1° gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate specifica che qualsiasi comportamento difforme da quanto chiarito nella circolare, tenuto in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017, non sarà sanzionato. Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla lettura della circolare, chesi  allega alla presente. 

 


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Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it