PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “RILANCIO”

( Fisco e Diritto d’Impresa )

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “RILANCIO”

Con la conversione nella legge 77/2020 del dl 34/2020 sono state apportate numerose novità fiscali.

DETRAZIONE DEL 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del ri­schio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im­mobiliari (sono previsti limiti per gli interventi di riqualificazione energetica);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pub­­blica;
  • dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.

 

Tipologia di intervento “trainante”

Limite massimo di spesa

Interventi di isolamento termico delle su­­perfici opache verticali, orizzontali e in­clinate che interessano l’involucro dell’edi­­­ficio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lor­da dell’edificio medesimo o dell’uni­tà im­mobiliare situata all’interno di edi­fici plurifamiliari che sia funzionalmente in­dipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’ester­no

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;
  • 50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’in­terno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di clima­tizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o plu­rifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’instal­lazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

INTERVENTI EDILIZI, ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO IN FATTURA

Per effetto dell’art. 121 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura;
  • per la cessione della detrazione.

Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

L’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Per gli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, tuttavia, ai fini dell’op­zio­ne per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA 

Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con par­ti­colare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di pro­muovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni at­tuative dell’agevolazione, con particolare riguardo: 

  • alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi; 
  • ai criteri per la selezione delle stesse; 
  • alle spese ammissibili; 
  • alle modalità di erogazione dei contributi; 
  • alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese; 
  • alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI RICREATIVO E DELL’INTRATTENIMENTO

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, con l’art. 25-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fon­do perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’orga­niz­zazione di feste e cerimonie. 

Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministe­riale. 

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i co. 1-bis – 1-novies dell’art. 44 del DL 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fab­brica che:

  • ha emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
  • ha emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

In questi casi, sono riconosciuti contributi  che variano da 750 euro fino a 2000 euro in relazione alle diverse emissioni di anidride carbonica.

Acquisto di veicoli usati Euro 6 con rottamazione

Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3;
  • contestualmente acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

Contributo ulteriore per il secondo veicolo rottamato

Spetta un ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che:

  • contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,
  • consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari).

L’ulteriore contributo di 750,00 euro deve, in alternativa:

  • essere sommato ai 1.500,00 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;
  • essere utilizzato in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (c.d. “bonus motorini”)

Sostituendo il co. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell’an­no 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. “bonus motorini”).

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).

Il bonus aumenta può aumentare fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2.2.2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

La misura ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge del DL 34/2020.

Il credito d’imposta spetta per contratti di:

  • locazione di immobili;
  • leasing immobiliare;
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile;
  • affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.

L’oggetto del contratto deve essere costituito da:

  • immobili (anche terreni) ad uso non abitativo (si prescinde dalla categoria catastale), destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

In linea generale, il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

La soglia di 5 milioni di ricavi non opera per:

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator;
  • le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che, ove abbiano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, possono usufruire del credito d’imposta nella misura “ridotta” del 20% (locazione, leasing) o del 10% (affitto d’azienda).

Anche la condizione del calo del fatturato subisce due deroghe, in quanto non deve essere verificata in capo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, ovvero hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio;
  • aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Il credito d’imposta è pari al:

  • 60% (20% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% (10% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;
  • può essere ceduto a terzi;
  • in caso di locazione, può essere ceduto al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone (ad esempio, a fronte di un canone di locazione pari a 100, ove il conduttore ceda il credito – pari a 60 – al locatore, potrà corrispondere al locatore la sola somma di 40 a titolo di canone).

CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E MODA

L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti);
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”); 
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti “solari”).

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

L’art. 46-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede un incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse relative al credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 convertito, che è stato esteso dall’art. 12-bis del DL 23/2020 convertito alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emer­genza da COVID-19.

Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli ope­­ratori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE “so­cietà benefit

L’art. 38-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in “società benefit”, sostenuti dal 19.7.2020 al 31.12.2020.

Si ricorda che le “società benefit”, introdotte dalla L. 208/2015, sono quelle società che, nell’eser­cizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto: 

  • nel limite delle previste risorse, pari a 7 milioni di euro;
  • nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU PER IL SETTORE TURISTICO

L’art. 177 del DL 34/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione non riguarda l’immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l’IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l’attività turistica;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (novità inserita in sede di conversione in legge).

Nei casi sopraelencati non doveva quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.

Per l’ultima fattispecie di immobili sopra elencata, tuttavia, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 34/2020 e l’acconto IMU potrebbe quindi già essere stato versato entro lo scorso 16.6.2020. In questi casi dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento, a conguaglio, del saldo IMU per il 2020 scadente il prossimo 16 dicembre.

RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI CON DOMICILIAZIONE BANCARIA

L’art. 118-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede che gli enti territoriali possano deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda me­diante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE  “start up” INNOVATIVE

Con l’art. 38 del DL 34/2020 convertito è stato previsto un pacchetto di misure per rafforzare il si­stema delle start up innovative e delle PMI innovative.

Viene incrementata al 50% la detrazione IRPEF spettante per:

  • investimenti in start up innovative, con investimento massimo di 100.000,00 euro; 
  • investimenti in PMI innovative, con investimento massimo di 300.000,00 euro.

Le disposizioni attuative di tali detrazioni saranno definite con un successivo decreto interministeriale. 

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019) viene esteso ai contratti stipulati con start up innovative.

Programma “smart & start

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2020, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni “smart & start”).

Contributi a fondo perduto e investimenti nel capitale

Viene inoltre previsto:

  • lo stanziamento di 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; 
  • l’incremento della dotazione del “Fondo di sostegno al venture capital”, con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato.

Le disposizioni attuative di tali agevolazioni saranno definite con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico.

Alle start up innovative e alle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro ai fini del rilascio delle garanzie da parte del Fondo di garanzia delle PMI.

La misura massima di finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TER­RENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

L’art. 137 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore proroga per le agevo­la­zio­ni fisca­li disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai ter­reni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all’1.1.2020).

Per i beni posseduti all’1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società sem­pli­ci, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organiz­zazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazio­ni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l’assolvimento di un’imposta so­stitutiva sul c.d. “valore di perizia”.

A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geo­me­tra, ingegnere, ecc.) rediga e as­se­veri la perizia di stima della par­tecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo am­montare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla pri­ma delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’11%.

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In que­sto caso, entro il 15.11.2020 deve es­sere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.

Le rate successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15.11.2021 e il 15.11.2022 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a partire dal 15.11.2020.

RIVALUTAZIONE DEI BENI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.

Tali soggetti possono rivalutare i beni d’impresa in modo gratuito (senza, quindi, assolvere alcuna imposta sostitutiva) fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali ancora disponibili. Se viene effettuata la rivalutazione, le perdite in questione devono essere “abbandonate” e non possono più essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

VERIFICA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale, stabilendo che:

  • nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvati (bilanci 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1) c.c. è effettuata non tenendo conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, tra cui la diffusione del Coronavirus;
  • nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 (bilanci 2020 per i soggetti “solari”), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente.

In sostanza, il DL 34/2020 conferma la “neutralizzazione”, nella valutazione della continuità aziendale, degli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, analogamente all’art. 7 del DL 23/2020 convertito (il cui testo aveva determinato alcune difficoltà interpretative, che ne facevano auspicare la revisione).

Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, mentre sono escluse le imprese che, indipendentemente dall’epidemia, si trovavano in stato di perdita di continuità.

In linea generale, il DL 34/2020 recepisce i chiarimenti forniti dal documento interpretativo OIC 6, che è stato pubblicato a commento dell’art. 7 del DL 23/2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità devono essere fornite nella parte iniziale della Nota integrativa (con riferimento al bilancio “solare” 2020, anche mediante il richiamo delle ri­sultanze del bilancio precedente).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L’art. 38-quater del DL 34/2020 si applica soltanto ai bilanci “solari” 2019 approvati dopo il 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Per i bilanci “solari” 2019 approvati entro il 19.7.2020 (che costituiscono la maggioranza dei casi), invece, ha trovato applicazione l’art. 7 del DL 23/2020, che non è stato abrogato.

NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL – RINVIO DEI TERMINI

Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di no­mina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di appro­vazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

Nuovi limiti per l’obbligo di nomina

In base al nuovo art. 2477 co. 2 c.c., nelle srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è di­venuta obbligatoria qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Esercizi di riferimento

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

Per effetto del DL “Rilancio”, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it