PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE DA MODD. REDDITI, IRAP. IVA.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE DA MODD. REDDITI, IRAP. IVA.

Definite le nuove scadenze dei versamenti dal Decreto Sostegni bis convertito in legge.

Con il DPCM 28.6.2021 è stata disposta la prima proroga del ter­mine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021 dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

 In sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”), è stata disposta una  ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per la effettuazione dei  versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con scadenza dal 30.6.2021 al 31.8.2021.  Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, già disposta con il DPCM 28.6.2021 e perde rilevanza anche la questione della possibilità di effettuare i versamenti oltre la scadenza con la maggiorazione dello 0,4%, in quantola proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione, inserita in sede di conversione del DL 73/2021, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 e quindi non sembra pos­si­bile un ulteriore differimento di 30 giorni (cioè fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.

Si aggiorna pertanto ancora una volta il calendario delle scadenze fiscali che non riguarda solo lo spostamento dei termini di versamento delle imposte, ma anche la sospensione dell’attività di riscossione fino al 31 agosto, prevista dal Decreto Lavoro dello scorso 30 giugno, e trovano spazio anche ulteriori novità sulla pace fiscale e inoltre si concede anche più tempo per portare a termine la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021: si potrà infatti versare l’imposta sostitutiva, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2021 e non più necessariamente dal 30 giugno, come previsto in principio.

Per i contribuenti estranei agli ISA, che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui al DL “Sostegni-bis, riman­gono fermi i termini ordinari del 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%; ovvero del 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­­­pro­­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro; degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Per le società di capitali solari che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021 e che non hanno i requisiti per rientrare nella proroga di cui al DL Sostegni-bis, si applicano i termini sopra illustrati del 20.8.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%; ovvero del 20.9.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si riproduce di seguito una tabella nella quale vengono riepilogati i nuovi termini da rispettare alla luce delle ultime novità introdotte dal Decreto Sostegni bis.

Scadenze fiscali DL Sostegni bis

Versamenti/Adempimenti da effettuare e periodo di scadenza originario

Pace fiscale, versamenti delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio

31 luglio 2021 (2 agosto)

Rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020

31 agosto 2021

Rata del 31 maggio 2020

30 settembre 2021

Rata del 31 luglio 2020

31 ottobre 2021 (2 novembre)

Rata del 30 novembre 2020

30 novembre 2021

Rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021

15 settembre

Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto per i soggetti ISA compresi minimi e forfettari

Sospensione delle cartelle

30 settembre

Versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento dall’8 marzo 2020, o dal 21 febbraio 2020 per la primissima zona rossa, al 31 agosto 2021

30 settembre

Termine ultimo per richiedere la rateizzazione dei pagamenti dovuti nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020, o dal 21 febbraio 2020 per la primissima zona rossa, al 31 agosto 2021

15 novembre

Versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 originariamente previsto dal 30 giugno

Per quanto riguarda i versamenti della pace fiscale, anche rispetto alle date di questo calendario rivisto ancora una volta per concedere più tempo si applica la tolleranza per i pagamenti lievemente tardivi: in caso di ritardo non superiore a cinque giorni non ci sono particolari conseguenze, né si applicano interessi.

La proroga al 15.9.2021 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2020 (derivante dalla dichia­ra­zione modello IVA 2021).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2020 non sia stato effettuato entro la scadenza or­dinaria del 16.3.2021, potrà essere effettuato entro il 15.9.2021, con applicazione della maggio­razione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese suc­cessivo al 16.3.2021 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30.6.2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 8.1).

Il versamento del saldo IVA 2020 entro il 15.9.2021 deve quindi essere maggiorato dell’1,6%.

 

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui al DL Sostegni-bis”, il termine del 15.9.2021 si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS. Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

 

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­la­zione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differi­men­to dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga in esame, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”. Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA. Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sem­pre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti con­tri­bu­ti INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) ri­man­gono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito di­chia­rato dalla società partecipata.

 

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Re­­gistro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della ulteriore proroga al 15.9.2021, ricorrendone le condizioni.

 

Qualora si intenda optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 15.9.2021; per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece in­va­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97 giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ovvero fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per i contribuenti titolari di partita IVA, la seconda rata scade quindi già il 16.9.2021, con applicazione di un giorno di interessi (lo 0,01%); le rate successive scadono invece il 18.10.2021 (il giorno 16 è sabato) e il 16.11.2021, con applicazione degli ulteriori interessi dello 0,33% mensile.

 

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, la seconda rata scade invece il 30.9.2021, con applicazione di 15 giorni di interessi (0,17%). Le rate successive scadono invece il 2.11.2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) e il 30.11.2021, con applicazione degli ulteriori interessi dello 0,33% mensile.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it