PROROGATE LE RATE DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

PROROGATE LE RATE DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI.

Comunicato stampa pubblicato il 27 febbraio nel sito del MEF; deve ancora essere individuata la nuova data di scadenza del pagamento.

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato, il 27 febbraio 2021, il comunicato stampa n. 36, che così recita: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.​ Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto​“.

Quindi, le rate da rottamazione dei ruoli (si allude non solo alla rottamazione “ordinaria”, ma anche alla rottamazione dei dazi e IVA all’importazione) nonché del saldo e stralcio scadute nel 2020 non avranno come termine ultimo di proroga il 1° marzo 2021, ma una data che deve essere ancora definita.

È importante rammentare come il prossimo provvedimento di proroga non riguardi solo le rate indicate, ma anche la prima rata 2021 da rottamazione scaduta il 28 febbraio 2021. Non si allude anche alla prima rata da saldo e stralcio in quanto essa ha come scadenza naturale non il 28 febbraio 2021 ma il 31 marzo 2021. La prima rata 2021 della rottamazione, in effetti, non era stata ancora oggetto di nessuna proroga.

Appare necessario effettuare un paio di precisazioni. Stando al tenore del comunicato stampa, non subiscono alcuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come ad esempio la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rate, quindi, rimane la proroga (ormai scaduta) che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

Inoltre, non viene, quantomeno per ora, modificato l’art. 68 comma 1 del DL 18/2020, quindi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS scaduti dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, continuano a dover avvenire entro il 31 marzo 2021, ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione.

Da oggi, 1° marzo 2021 inoltre, possono riprendere le notifiche delle cartelle di pagamento, le attività esecutive (ad esempio pignoramenti) o cautelari (in primis, fermi e ipoteche).

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it