Regolamentazione dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati

( Fisco e Diritto d’Impresa )

Regolamentazione dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati

Chiarimenti in merito all’entrata in vigore

Il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, ha emesso una nota recante chiarimenti in ordine alla entrata in vigore del decreto in oggetto.

 

Nel ribadire che TUTTI gli operatori che al 5 luglio 2017,  data di entrata in vigore del decreto,  esercitano attività prevalente o occasionale di compravendita nonché attività permutative di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte di metalli preziosi[1], comprendendo anche gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, sono tenuti ad adempiere alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92[2] che, ricordiamo ai sensi dell’art. 6, comma 4, costituiscono valida modalità di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza .

 

NELLA FATTISPECIE

– nel precisare che entro 3 mesi dal 5 luglio 2017, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero Economia e Finanze stabilirà  le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro  da istituirsi, nei successivi tre mesi, presso  l’OAM – l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi –

sottolinea  che  in attesa dell’emanazione del decreto

dal 5 luglio 2017

E’ OBBLIGATORIO:

 

identificare la clientela, contestualmente all’operazione, attraverso documento di identità. Qualora il cliente sia una società o un ente deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere; (art. 4 comma 1)

limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a 500 euro. Per importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (art. 4 comma 2)

 

utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati;  (art. 5 comma 1);

 

predisporre contestualmente all’operazione, una scheda, (art. 5 comma 2) (vedi fac simile allegato)

  • numerata progressivamente;

recante:

  • data e ora dell’operazione;
  • dati identificativi del cliente;
  • estremi documento di identità;
  • codice fiscale;
  • sintetica descrizione dell’oggetto in ordine natura, quantità e qualità;
  • indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto preso in carico da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente;
  • importo corrisposto ed estremi modalità di pagamento quando non effettuato in contanti (importo superiore ad euro 500,00)
  • due fotografie in formato digitale dell’oggetto (al momento non essendo vigente il registro queste possono essere allegate anche in altro formato) acquisite da prospettive diverse.

la scheda va, altresì integrata con le informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato, trascorsi i dieci giorni del cd.  fermo amministrativo o cautelare,  completa dei dati identificativi:

  • di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
  • dell’operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
  • delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto.

 

  • rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite a conclusione dell’operazione; (art. 5 comma 3) vedi fac simile allegato

(effettuare una copia della ricevuta da conservare unitamente alla scheda – vedi a tal proposito il punto successivo)

 

  • conservare i dati raccolti nonché la scheda e copia della ricevuta rilasciata al cliente per 10 anni;   (art. 6)

 

  • segnalare all’UIF – Unita di informazione finanziaria – le operazioni sospette (art. 7)

A carico degli operatori si configura l’obbligo di segnalare all’UIF le operazioni sospette e affida a quest’ultimo, stante il dettame dell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  il compito di adottare specifici indicatori di anomalia per gli operatori commerciali mentre per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 7/2000 sono, altresì, sottoposti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette al pari degli intermediari bancari e finanziari[3].

 

Sono previste sanzioni  amministrative  (art. 10)

  • da 000 a 10.000 euro per l’omessa identificazione del cliente;
  • da 000 a 10.000 euro per mancata conservazione dei dati e dei documenti (scheda)
  • da 000 a 50.000 euro per l’omessa segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso di violazioni gravi o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

 

In attesa dei decreti attuativi e della costituzione del registro non trovano applicazione:

 

  • le previsioni dell’articolo 3, che riguarda gli obblighi di comunicazione al registro , cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell’attività di compro oro
  • la sanzione di cui al’articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell’attività, a chiunque svolga l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro  oro di cui all’articolo 3;
  • la sanzione di cui all’articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM;
  • la procedura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio delle attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all’articolo 11, commi 4 e 5.

 

Per completezza di informazione si allega copia della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Allegato

 

[1]Per oggetto prezioso usato si intende un oggetto in oro  o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.

[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2017

[3] Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). –

  1. I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto e’ desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.
  2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF.
  3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.
  4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata.
  5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it