RICEZIONE TELEMATICA DEI MODD. 730-4 E INVIO DEL QUADRO CT O DEL MOD. CSO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RICEZIONE TELEMATICA DEI MODD. 730-4 E INVIO DEL QUADRO CT O DEL MOD. CSO

I sostituti di imposta che intendono variare i dati precedentemente comunicati, e/o che devono comunicare per la prima volta l’utenza telematica devono presentare il mod. CSO.

Come noto, l’art. 16, comma 1, lett. a), DM n. 164/99, prevede una specifica modalità di trasmissione ai sostituti d’imposta dei modd. 730-4 elaborati da CAF/professionisti abilitati, necessari per le operazioni di conguaglio. In base a detta procedura, obbligatoria il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modd. 730-4 unitamente ai modd. 730 e l’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare telematicamente i modd. 730-4 ai sostituti d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio (trattenuta del debito/rimborso del credito).

Per rendere possibile tale flusso di dati, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4. A tal fine inizialmente è stato predisposto il mod. CSO “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”; e successivamente nella Certificazione Unica è stato introdotto il quadro CT che di fatto ripropone la Comunicazione di cui al punto precedente.

Al fine di individuare i soggetti tenuti alla compilazione del quadro CT della Certificazione Unica 2017 ovvero alla presentazione del mod. CSO, è necessario fare riferimento a quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione di detto quadro in base alle quali:

  • DEVONO COMPILARE IL QUADRO CT, i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, il mod. CSO “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 …” oppure il quadro CT della Certificazione Unica 2015/2016 e che per il 2016 trasmettono almeno 1 certificazione di lavoro dipendente;
  • NON DEVONO COMPILARE IL QUADRO CT, i sostituti d’imposta che hanno già comunicato i dati in esame con il mod. CSO ovvero tramite il quadro CT della Certificazione Unica 2015/2016;ovvero i sostituti d’imposta che intendono variare i dati precedentemente comunicati. Per le variazioni è infatti necessario presentare il mod. CSO e i sostituti d’imposta che presentano la Certificazione Unica contenente soltanto certificazioni di lavoro autonomo.

Come sopra evidenziato, i sostituti d’imposta che, presentando una Certificazione Unica 2017 contenente redditi di lavoro dipendente, devono comunicare per la prima volta il canale telematico da utilizzare per la ricezione dei dati dei modd. 730-4 (non lo hanno mai fatto prima, né con l’apposita Comunicazione né con il quadro CT della CU 2015/2016) sono tenuti a presentare il quadro CT della Certificazione Unica 2017. In particolare, oltre ai dati del sostituto d’imposta, va compilata, alternativamente, la Sezione A ovvero la Sezione B e precisamente, la Sezione A, se il sostituto intende ricevere direttamente i dati, tramite Entratel o Fisconline, ovvero la Sezione B, se il sostituto richiede che i dati dei modd. 730-4 siano resi disponibili all’intermediario abilitato incaricato.

In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 25.3.2015, n. 33/E, il mod. CSO deve essere utilizzato per comunicare l’utenza telematica in esame anche dai sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica 2017, quali, ad esempio, i soggetti neocostituiti nel 2017 ovvero con assunzione del primo dipendente nel 2017.

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DI DATI PRECEDENTEMENTE INDICATI

I sostituti d’imposta che devono comunicare la variazione di dati precedentemente inviati (con l’apposita Comunicazione ovvero con il quadro CT della Comunicazione Unica 2015/2016) non possono utilizzare il quadro CT della Comunicazione Unica 2017 ma devono presentare il mod. CSO “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” completo di tutti i dati richiesti (non solo quelli variati). In particolare, oltre ai dati richiesti in sede di prima presentazione, nei casi in esame va compilata obbligatoriamente la Sezione “Comunicazione sostitutiva” nella quale va indicato “il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire”.

Come chiarito nella citata Risoluzione n. 33/E, qualora i dati da sostituire siano stati comunicati con il quadro CT della Certificazione Unica 2015/2016, in tale campo va indicato il numero di protocollo attribuito alla Certificazione Unica contenente il quadro CT con i dati da modificare. Si evidenzia che in tal caso per completare il campo in esame (di 23 caratteri), al numero di protocollo della Certificazione (di 17 caratteri) va indicato di seguito il numero convenzionale “999999”.

Le istruzioni per la compilazione del mod. CSO prevedono che il modello va trasmesso “nell’anno d’invio dei risultati contabili”. Va comunque considerato che l’Agenzia delle Entrate potrà tener conto dell’utenza telematica comunicata con l’ultimo mod. CSO inviato se lo stesso perviene in tempo utile rispetto al momento in cui l’Agenzia predispone l’invio al sostituto d’imposta dei dati per le operazioni di conguaglio relative ai modd. 730. In particolare si rammenta che lo scorso anno con la Risoluzione 23.3.2016, n. 15/E, l’Agenzia ha ammesso l’invio del mod. CSO con “effetto” per il mod. 730/2016, fino al 22.4 se relativo ad una nuova comunicazione, fino al 27.5 se relativo alla variazione di dati precedentemente comunicati.

FD 14 – 8.3.2017

Rif.
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