RIMANE FERMA AL 16 GIUGNO LA SCADENZA DEL VERSAMENTO IMU

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RIMANE FERMA AL 16 GIUGNO LA SCADENZA DEL VERSAMENTO IMU

I singoli Comuni possono prevedere la proroga del termine per i soggetti che hanno subito danni dalla emergenza COVID-19.

Rimane fermo al 16 giugno 2020 il termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, salvo che i singoli Comuni non abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

La risoluzione n. 5/DF pubblicata dal Dipartimento delle Finanze chiarisce alcuni aspetti relativi alla possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, in vista della scadenza del 16 giugno. Tale facoltà è prevista dagli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6, comma 3 della L. 212/2000, e dalla giurisprudenza amministrativa.
Tanto chiarito, il MEF sottolinea che il potere di differimento dei termini di versamento spetta, in primis, al Consiglio comunale. È residuale, invece, l’esercizio di tale facoltà da parte della Giunta comunale, la quale dispone il differimento, mediante delibera, a condizione che il provvedimento sia oggetto di successiva espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.
Tale soluzione, sensibile alla situazione emergenziale in atto, trova conforto nei recenti interventi del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 23 luglio 2018, in occasione dei quali è stata confermata la validità di una delibera di Giunta che approvava le aliquote sui tributi ratificata, seppure tardivamente, dal Consiglio comunale.  Le indicazioni fornite dalla risoluzione in commento fanno seguito al comunicato del 21 maggio, con cui l’IFEL aveva pubblicato uno Schema di delibera che prevede la proroga del termine di versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020.
La possibilità di differimento del termine di versamento dell’IMU può essere ricavato dalla nuova disciplina di riferimento contenuta nei commi 739-783 dell’art. 1 della L. 160/2019. In base a quanto previsto al comma 762 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, la prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2020 deve essere versata entro il 16 giugno 2020. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. L’emergenza sanitaria in corso rientra fra le “situazioni particolari” di cui al successivo comma 777 lett. b), grazie al quale gli enti locali introducono, mediante regolamento, il differimento dei termini per il versamento. Il Comune può esercitare tale facoltà con esclusivo riferimento alle entrate di sua esclusiva competenza. L’ente locale, pertanto, non può prevedere interventi che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”. Ai sensi dell’art. 1 comma 753 della L. 160/2019, infatti, “per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”.

Le medesime considerazioni sinora riportate possono essere applicate, secondo il MEF, a un’altra soluzione agevolativa, che lascerebbe invariata la scadenza IMU ammettendo al contempo di regolarizzare l’acconto IMU fino al 30 settembre 2020 senza sanzioni e interessi. La giurisprudenza amministrativa e quella contabile sono concordi nel ritenere che, limitatamente alla quota comunale e a quella statale in sede di accertamento, il Comune non possa rinunciare integralmente alle sanzioni. Tale preclusione viene contemperata sia da quanto disposto dall’art. 50 della L. 449/97, che consente di istituire nuove ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sia da quanto previsto dalla stessa L. 160/2019, che riconosce al singolo ente locale di disporre autonomamente la dilazione delle somme, anche prima che l’atto diventi esecutivo, secondo le modalità delineate nella risoluzione Min. Economia e finanze 17 aprile 2020 n. 3/DF.

 


Allegato

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it