SALDO IMU ENTRO IL 16 NOVEMBRE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

SALDO IMU ENTRO IL 16 NOVEMBRE

Scade il 16 dicembre il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021.

L’art. 1, comma 762 dell L. 160/2019 ha fissato al 16 dicembre 2021, il termine entro il quale deve essere versata la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.

In generale, presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 504/92; ai fini dell’IMU sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate in A/1A/8 e A/9, mentre sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie; per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono assimilati all’abitazione principale, con delibera del Comune, gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, purchè non locati.

Quanto al soggetto tenuto al versamento dell’IMU, in linea di massima, si tratta del proprietario dell’immobile; tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario. Devono provvedere a versare l’imposta, inoltre, i locatari (utilizzatori) per gli immobili detenuti in leasing e i concessionari di aree demaniali in regime di concessione.

In generale, entro il 16 dicembre 2021, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione. Si tratta, ad esempio:
– delle abitazioni principali A/1, A/8 e A/9;
– delle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito (anche ove sussistano le condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile ai sensi dell’art.1
comma 747 della L. 160/2019);
– delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati);
– delle aree fabbricabili, a eccezione di quelle possedute e condotte da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante il modello F24, il bollettino postale, la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso codice (ad es. PagoPA).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

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