IN SCADENZA LA CONSEGNA DEL MODELLO CUPE AI PERCIPIENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IN SCADENZA LA CONSEGNA DEL MODELLO CUPE AI PERCIPIENTI

La certificazione degli utili deve essere rilasciata ai soggetti percettori entro il 16 marzo, salvo che non sia stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta

Ai soggetti residenti nel territorio dello Stato deve essere consegnata la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno (c.d. “modello CUPE”) al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES in qualunque forma corrisposti, nonché i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

In particolare, il modello CUPE deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo all’erogazione del provento. Per gli utili percepiti nell’anno 2022, quindi, il modello CUPE deve essere consegnato al percettore entro il 16 marzo 2023. Non è richiesto invece l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate. Secondo le istruzioni al modello, la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ordinariamente del 26% ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

In applicazione del regime transitorio previsto dalla L. 205/2017, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, i percipienti persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa sono tassati ai fini IRPEF:

– per il 40% dell’ammontare del provento, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– per il 49,72% del provento, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

– per il 58,14% per gli utili formatisi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A questi fini, rileva la data della delibera, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento del dividendo avvenga in data successiva come chiarito dal principio di diritto n. 3/2022, che supera la controversa risposta a interpello n. 454/2022.

Per gli utili formatisi dal 2018, invece, si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non occorre rilasciare la certificazione CUPE.

Inoltre, il modello CUPE viene rilasciato dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei dividendi esteri derivanti da partecipazioni qualificate ex art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR soggetti al regime transitorio previsto dalla L. 205/2017. Secondo la ris. n. 61/2019, su questa tipologia di dividendi si applica ancora la ritenuta a titolo d’acconto del 26% indicata dall’art. 27 comma 4 del DPR 600/73 (disposizione abrogata dalla L. 205/2017) sull’ammontare del dividendo che risulta imponibile ai fini IRPEF, ossia sul 40%, il 49,72% oppure il 58,14% del provento a seconda dell’anno di formazione dell’utile della partecipata.

Inoltre, sui dividendi di fonte estera, se percepiti tramite un sostituto d’imposta o un intermediario residente, la ritenuta deve essere applicata sul c.d. “netto frontiera”, come previsto dal comma 4-bis dell’art. 27 del DPR 600/73, secondo cui “le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero”.

Naturalmente, questa disciplina si applica per i dividendi erogati da soggetti diversi da quelli considerati residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni, il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27-bis del DPR 600/73.

I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia o l’esenzione dalle imposte sui redditi di fonte estera, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia.
In altri termini, l’emittente ha facoltà di rilasciare il modello CUPE in caso di dividendi erogati a soggetti non residenti che:

– sono ordinariamente assoggettati alla c.d. ritenuta a titolo d’imposta del 26% “in uscita” ex art. 27 comma 3 del DPR 600/73;

oppure
– subiscono la ritenuta (in genere che va dal 5% al 15%) prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione internazionale stipulata dall’Italia con il Paese di residenza del percipiente;

oppure
– beneficiano della ritenuta ridotta dell’1,20%, in quanto trattasi di società residenti in Paesi Ue o See (art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73);

 oppure
– sono esenti da ritenuta, in quanto si tratta di società di capitali residenti in Paesi Ue o See che integrano i requisiti previsti dalla direttiva “madre-figlia” (art. 27-bis del DPR 600/73).

Rif.  Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it