SPESOMETRO 2016 e 2017

( Fisco e Diritto d’Impresa )

SPESOMETRO 2016 e 2017

Entro il prossimo 10 aprile 2017 i soggetti mensili (20 aprile 2017 i soggetti trimestrali), devono provvedere all’invio dei dati relativi alle operazioni dello “Spesometro 2016”. Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo dell’invio dello Spesometro “trimestrale” in luogo di quello annuale.

 

A seguito delle novità contenute nell’art. 4, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a decorrere dal 2017 è stata prevista l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche e la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.

A fronte dei predetti nuovi obblighi già dal 2016 è stata soppressa la comunicazione “black list” e dal 2017 sono soppressi la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio e la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino.

Per le operazioni riferite al 2016 permane quindi l’obbligo di presentare lo spesometro annuale per il quale va fatto riferimento al Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA.

In particolare si rammenta che la comunicazione in esame va redatta utilizzando il “Modello di comunicazione polivalente” e che per individuare il termine di presentazione, va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione, in quanto la scadenza dell’invio relativo al 2016 è la seguente:

  • Entro il 10 aprile 2017, per i Soggetti mensili nel 2017;
  • Entro il 20 aprile 2017, per i Soggetti trimestrali nel 2017.

La comunicazione in esame, come precisato nel citato Provvedimento n. 94908, va effettuata da parte dei “soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta”. Di conseguenza, lo spesometro riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, interessa anche:

  • i soggetti (imprese/lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;
  • gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali/agricole ai sensi dell’art. 4, DPR n. 633/72;
  • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
  • i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
  • i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72.

L’adempimento interessa altresì i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

Al citato Provvedimento n. 94908 sono seguiti molteplici interventi della stessa Agenzia tra i quali si rammentano i Provvedimenti 31.3.2015 e 6.4.2016 con i quali, soltanto per il 2014 il primo e soltanto per il 2015 il secondo, l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione dall’adempimento in esame per i seguenti soggetti/operazioni:

– Amministrazioni pubbliche;

– soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter per le operazioni documentate da fattura di importo unitario inferiore a € 3.000 (al netto IVA).

Considerato che tali esenzioni sono espressamente applicabili esclusivamente allo spesometro “per l’anno 2014” e “per l’anno 2015”, le stesse non sono applicabili anche per lo spesometro relativo al 2016, per il quale vanno considerate le regole ordinarie di seguito riepilogate. Si ritiene opportuno evidenziare che i predetti Provvedimenti sono stati pubblicati a fine marzo/inizio aprile e quindi non si esclude che l’Agenzia intervenga in tal senso più avanti.

Con riferimento agli Enti pubblici, con il Provvedimento 5.11.2013, n. 128483 (che ha apportato alcune modifiche al Provvedimento n. 94908) l’Agenzia ha specificato che sono obbligati allo spesometro anche gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) per le operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

Ad oggi, come sopra evidenziato, non risulta applicabile per il 2016 l’esclusione prevista dal citato Provvedimento 6.4.2016, n. 49798 per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome (PA inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato annualmente sulla G.U. dall’ISTAT, Autorità indipendenti e Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Sono esonerati dall’adempimento in esame i contribuenti che adottano il regime forfetario e sono esonerati dall’adempimento in esame anche i contribuenti minimi. Non è possibile usufruire dell’esonero in caso di decadenza del regime in corso d’anno a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi/compensi (€ 45.000).

In merito agli enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate, nella Nota 23.1.2014, prot. n. 0009366, ha specificato che, essendo l’adempimento in esame collegato, tra l’altro, alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese/ricevute e non alla registrazione delle relative fatture, “che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura”, i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”. Nella comunicazione non vanno indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all’attività istituzionale esercitata.

Ai fini dello spesometro, per le fatture relative ad acquisti di beni/servizi promiscui, ossia riferiti sia all’attività commerciale, sia all’attività istituzionale, “l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”.

In caso di difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli dell’attività istituzionale, “è possibile comunicare l’intero importo della fattura”. Come evidenziato dalla stessa Agenzia, per gli enti non commerciali la principale fattispecie di costi promiscui spesso è rappresentata dalle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono) per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione in quanto trattasi di operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73.

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, ovvero non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (lordo IVA). Come previsto dal citato Provvedimento n. 94908, l’emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente determina l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.

Si evidenzia che rientrano nell’obbligo in esame anche:

  • le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reversecharge (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
  • le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17- ter, DPR n. 633/72, ai sensi del quale i predetti soggetti versano l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario (per dette operazioni è stata generalmente utilizzata la fattura elettronica).

COMMERCIANTI AL MINUTO, ALBERGHI/RISTORANTI, AGENZIE DI VIAGGIO

Come sopra accennato, in applicazione di specifici Provvedimenti  i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio: alberghi e ristoranti) e le agenzie di viaggio per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, in passato (dal 2012 al 2015) hanno usufruito di una particolare semplificazione che ha consentito loro di comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto dell’IVA), a prescindere dall’annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi. Si rammenta che tali soggetti sono tenuti all’emissione della fattura soltanto a seguito della richiesta del cliente e non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse. A favore degli stessi l’art. 24, comma 2, DPR n. 633/72 consente infatti di ricomprendere nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.

Per il 2016 tale “semplificazione” non risulta applicabile e di conseguenza i soggetti in esame devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, come “ordinariamente” previsto, fermo restando il limite di € 3.600 per le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale. Verosimilmente, per le fatture di modesto importo (inferiore a € 300) è stato utilizzato il documento riepilogativo.

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le operazioni:

  • che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
  • di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
  • finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie.

L’art. 1, comma 953, Finanziaria 2016, introducendo il comma 1-quater all’art. 21, DL n. 78/2010, ha disposto che, in via sperimentale per il 2016, con l’intento di semplificare gli adempimenti, “l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria”. In merito si rammenta che con il Comunicato stampa 6.4.2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero è di tipo “oggettivo” e non “soggettivo” e va quindi riferito alle operazioni già oggetto di comunicazione e non ai soggetti tenuti a tale adempimento, fermo restando che, “qualora ciò risulti più agevole”, in presenza sia di dati già inviati al STS che di dati non inviati, è possibile includere nello spesometro anche i dati delle spese sanitarie già comunicati tramite il STS. Considerato che, come sopra evidenziato, tale esonero è stato riconosciuto “in via sperimentale per il 2016”, da intendersi come anno nel quale va effettuato l’invio dei dati 2015, tale esonero non è operativo anche per i dati 2016 da inviare entro il 10.4/20.4.2017.

Sono escluse anche le importazioni, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali e sono escluse dalla comunicazione in esame anche le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite le bollette doganali.

Nello spesometro vanno invece ricomprese le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali e anche le triangolari UE ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.

Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata.

Le operazioni intraUE sono escluse dallo spesometro in quanto, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E, “sono già acquisite mediante i modelli INTRA”.

Si rammenta che vanno comunicate tramite i modd. Intra le cessioni di beni intraUE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7- quinquies, DPR n. 633/72, nonché gli acquisti di beni intraUE e le prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, concorrono alla formazione del volume d’affari.

Tra le predette operazioni sono ricomprese le fatture (senza IVA) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE. Come sopra evidenziato tali fatture sono escluse dallo spesometro in quanto oggetto di comunicazione tramite i modd. Intra. Non è chiaro se le operazioni di cui all’art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE ovvero diverse dall’art. 7-ter debbano o meno essere incluse nello spesometro. Si ritiene possibile sostenere l’esclusione dalla comunicazione, in quanto, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 24/E, trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA “perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale)”.

Come sopra accennato, già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione “black list”. Conseguentemente, anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro. Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto “ordinariamente” previsto per le operazioni con l’estero. In particolare nello spesometro 2016 vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni, mentre vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia in forma analitica e in forma aggregata.

In merito si rammenta che non è consentito utilizzare la forma aggregata per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 3 e che la scelta vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

COMUNICAZIONE “ANALITICA”: I dati da comunicare per le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da fattura, sono i seguenti:

  • partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;
  • per ciascuna fattura emessa/ricevuta:

– data del documento;

– data di registrazione;

– corrispettivo (netto IVA, non imponibile/esente);

– imposta (solo per operazioni imponibili);

  • in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:

– numero del documento (solo per le fatture emesse);

– ammontare complessivo imponibile, non imponibile/esente delle operazioni;

– ammontare complessivo dell’imposta (solo per operazioni imponibili);

  • per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

I dati da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura sono:

  • data dell’operazione;
  • codice fiscale dell’acquirente/committente;
  • corrispettivo (lordo IVA).

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, sono richiesti i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia per le persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio e  per soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione/ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva.

Ai fini della comunicazione in esame, va fatto riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, a quello di effettuazione delle operazioni.

OPERAZIONI ESTERE CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI /OPERAZIONI INTRAUE

Le operazioni passive ricevute da soggetti esteri che non costituiscono né operazioni intraUE né importazioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, per i quali l’operatore italiano provvede agli obblighi ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia integrazione della fattura estera (fornitore UE) ed emissione dell’autofattura (fornitore extraUE), vanno indicate nello spesometro.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata da tutti i soggetti coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l’operazione straordinaria non comporti l’estinzione del dante causa, ovvero dal soggetto subentrante qualora l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del dante causa. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Come chiarito nella citata Circolare n. 24/E, se l’operazione straordinaria è intervenuta prima del termine di invio della comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative all’anno precedente, utilizzando una comunicazione distinta rispetto alla propria, ovvero all’anno in corso, utilizzando un’unica comunicazione riepilogativa.

Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti/errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa/infedele dichiarazione.

A tali violazioni è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria … o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.

In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

FD 19 – 6.4.2017

Rif.
P.
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