SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi: invio dello spesometro a cadenza trimestrale e  invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

A decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA. Le nuove misure,  contenute nel DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, sono rappresentate  dall’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche e  dalla modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.

Il contribuente sarà informato dall’Agenzia delle Entrate della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro, alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti. Per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento di tali costi hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000, è riconosciuto un credito d’imposta pari a € 100.

Va evidenziato che, a fronte dei predetti nuovi obblighi, dal 2017 sono soppressi  la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio e  i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute.

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione “black list”.

Inoltre, sempre dal 2017 non è più prevista la presentazione della Comunicazione dati IVA e  la dichiarazione annuale IVA può essere presentata esclusivamente in forma autonoma. Tale previsione opera già con riferimento al mod. IVA 2017, da presentare entro il 28.2.2017.

A decorrere dal 2018 il termine di presentazione è fissato al 30 Aprile (per il mod. IVA 2018, entro il 30.4.2018).

COMUNICAZIONE DATI IVA – SPESOMETRO TRIMESTRALE

Come accennato, l’invio dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione, per effetto della modifica apportata all’art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato Decreto non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

La presentazione va effettuata in modalità telematica  entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017), in forma analitica e riguarda i seguenti elementi:

– dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

– data e numero della fattura;

– base imponibile / aliquota applicata / imposta;

– tipologia dell’operazione.

Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate può prevedere l’invio di ulteriori dati.

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000. Non opera il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97. È auspicabile che, in sede di conversione, il regime sanzionatorio venga rivisto, considerata l’eccessiva onerosità dello stesso (per lo spesometro annuale è prevista la sanzione da € 250 a € 2.000).

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

L’introduzione del nuovo obbligo, come evidenziato nella citata Relazione  ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”;

Il nuovo adempimento consente il “monitoraggio, nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”.

La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

La stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72).

Sono espressamente esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti  alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).

La citata Relazione evidenzia che, qualora siano effettuate operazioni che fanno venir meno l’esonero dalla presentazione del mod. IVA, è necessario presentare la comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero”.

Sono altresì esonerati i soggetti non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, e i soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d’imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

La presentazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. Le modalità di invio e le informazioni da comunicare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

La nuova comunicazione non influisce sui termini di versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni che pertanto, come evidenziato nella citata Relazione, rimangono fissati al giorno 16 del mese / trimestre successivo a quello di riferimento.

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

L’INCROCIO DEI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come accennato, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l’Agenzia informerà il contribuente che potrà fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati / elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia e versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

L’Agenzia può verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati con le modalità di cui all’art. 54-bis, comma 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di “pericolo per la riscossione”. Come evidenziato nella citata Relazione, le novità sopra esaminate indurranno una maggiore compliance tra Fisco e contribuenti, “rendendo edotti” questi ultimi in merito alle anomalie che potranno essere riscontrate.

FD 10 – 9.2.2017

Rif.
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