TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI

La Finanziaria 2019 ha introdotto, a favore delle imprese, un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali e / o l’incremento dell’occupazione. L’agevolazione è applicabile dal 2019 (per tale anno rileva l’utile 2018 non distribuiti).

Come noto, in materia di incentivi alla capitalizzazione delle imprese la Finanziaria 2019 ha soppresso l’ACE, con effetto dall’1.1.2019 (comma 1080). È comunque stabilito che l’eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP. Inoltre, è stata introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (commi da 28 a 34), che appare di non semplice determinazione. Quest’ultima disposizione è diretta a stimolare gli investimenti in beni strumentali nuovi e in occupazione, riducendo l’aliquota d’imposta di 9 punti percentuali e assumendo quale base imponibile la parte di reddito corrispondente all’utile accantonato a riserva, nel rispetto di specifici limiti. L’agevolazione in esame è riconosciuta sia a favore delle società di capitali, che di imprenditori individuali e società di persone.

L’agevolazione è determinata assoggettando il reddito complessivo netto ad una aliquota ridotta di 9 punti (15% per i soggetti IRES), per la parte corrispondente all’utile del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili. L’utile così individuato va assunto, ai fini dell’agevolazione in esame, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi e al costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, o indeterminato. Ai fini della determinazione dell’IRES va quindi assunto il minor importo tra gli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento del costo occupazionale. Va inoltre considerato che per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo; per i soggetti che partecipano al consolidato nazionale / mondiale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta determinato con le suddette modalità da ciascun soggetto partecipante al consolidato è utilizzato dalla controllante, ai fini della liquidazione dell’IRES dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Per i soggetti IRPEF l’imposta è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote d’imposta ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Come accennato, ai fini in esame rileva pertanto l’utile del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (per il mod. REDDITI 2020 relativo al 2019, rileva l’utile 2018), realizzato a decorrere dal 2018 e accantonato a riserve disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Sono considerate non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione.

L’investimento in beni strumentali che rileva per l’agevolazione in esame è rappresentato dalla realizzazione in Italia di nuovi impianti/completamento di opere sospese/ampliamento/ riattivazione/ammodernamento di impianti esistenti e dall’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche in leasing; destinati a strutture situate in Italia. Oltre ai beni immateriali, sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 164, comma 1, lett. b-bis), TUIR. Di fatto l’agevolazione spetta per l’acquisto di autovetture esclusivamente strumentali / ad uso pubblico (lett. a) nonché per i veicoli a deducibilità limitata (lett. b). Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti deducibili ex art. 102, TUIR, dei beni strumentali materiali acquisiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dall’1.1.2019), nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018.

La norma non specifica alcunché non riferimento ai beni in leasing, per i quali dovrebbero essere comunque considerati i relativi canoni (quota capitale). In altre parole, al fine di individuare l’ammontare degli investimenti effettuati va considerato il minore tra gli  importi relativi agli ammortamenti deducibili dedotti in ogni esercizio sui beni rientranti tra gli investimenti agevolabili; e l’incremento del valore residuo (costo non ancora ammortizzato), calcolato al lordo delle quote di ammortamento dell’esercizio, rispetto al valore residuo al 31.12.2018. Come precisato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2019 la disposizione in esame “mira ad agevolare esclusivamente gli investimenti incrementali, rendendo, invece, irrilevante l’acquisto di investimenti di sostituzione non essendo indicatori della crescita apprezzabile nell’intento della disposizione agevolativa”.

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che il personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018. L’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il costo del personale dipendente va quantificato tenendo conto che il limite massimo è rappresentato dall’incremento del costo personale risultante dal Conto economico (voci B.9 e B.14) di ciascun esercizio rispetto a quello al 31.12.2018. Va evidenziato che per gli enti non commerciali la base occupazionale è individuata considerando esclusivamente il personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e l’agevolazione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro dall’1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale, mentre i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e in caso di impresa subentrante ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, l’agevolazione spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quelli dell’impresa sostituita. La fruizione dell’aliquota ridotta è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni, anche con riferimento ai lavoratori che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali; e al rispetto delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Incremento costo del personale dell’esercizio rispetto a quello del bilancio al 31.12.2018

GESTIONE DELLE ECCEDENZE: Il citato comma 30 disciplina il meccanismo di gestione delle eccedenze, prevedendo che, per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

– la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;

– la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;

– la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.

L’agevolazione in esame è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio, tonnage tax, contribuenti forfetari). Di conseguenza, tra gli investimenti agevolabili è possibile considerare, ad esempio, anche quelli per i quali l’impresa beneficia dell’iper ammortamento. Va evidenziato che nell’iter di conversione del DL n. 135/2018, c.d. “Decreto semplificazioni” è prevista la modifica del citato comma 34, in base alla quale l’agevolazione non è cumulabile anche con quella di cui all’art. 6, DPR n. 601/73, ossia l’IRES agevolata al 12% a favore degli enti con personalità giuridica (enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza, ecc.). Peraltro il citato Decreto dispone che la soppressione di tale agevolazione, prevista dalla Finanziaria, 2019, è subordinata all’adozione di successivi Provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con la normativa comunitaria, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it