VERSAMENTI DI MAGGIO DIFFERITI A SETTEMBRE SOLO CON IL CALO DEL FATTURATO.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

VERSAMENTI DI MAGGIO DIFFERITI A SETTEMBRE SOLO CON IL CALO DEL FATTURATO.

La proroga al 16 settembre dei versamenti in scadenza il 18 maggio sussiste soltanto se si è verificato il previsto calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Scade il 18 maggio 2020 il termine per effettuare i versamenti relativi al mese di aprile dell’IVA periodica, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute di addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. Beneficiano della possibilità di sospendere i versamenti in scadenza i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi nello scorso periodo d’imposta non hanno superato i 50 milioni di euro (nonché, per l’IVA, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) allorché il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, si siano ridotti in misura almeno pari al 33%.
Per coloro i cui ricavi o compensi nel precedente periodo d’imposta sono stati superiori a 50 milioni di euro, la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, dev’essere almeno pari al 50%. I versamenti così sospesi, ai sensi dell’ art. 18 del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) dovranno essere effettuati entro il termine del 16 settembre 2020, come previsto dalla bozza del DL “Rilancio”. 
In merito al versamento dell’IVA periodica, la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 ha precisato che, ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza in aprile e maggio 2020, anche i soggetti con liquidazioni IVA su base trimestrale verificano la riduzione del fatturato o dei corrispettivi facendo riferimento ai soli mesi di marzo 2020/2019 e aprile 2020/2019. La nozione di fatturato, ai fini della verifica della sua riduzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, è stata esplicitata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 2.2.5), spiegando che devono essere prese in considerazione le operazioni fatturate nel mese e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.  La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, vale a dire la data della fattura (nel caso di fattura elettronica via Sistema di Interscambio, si considera il campo 2.1.1.3 <Data>). Per le fatture differite, il riferimento è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica, si considera il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Per le operazioni per le quali non è stata emessa la fattura, ad esempio perché non dovuta a norma dell’art.22 del DPR 633/72, si considera la data del corrispettivo giornaliero. Tra le altre osservazioni ai fini del calcolo del “fatturato”, per la sospensione dei versamenti in esame, è ragionevole ritenere che gli importi siano computati al netto dell’IVA, sterilizzando in questo modo eventuali distorsioni dettate dalla variazione delle aliquote da un anno all’altro. Non sono, infatti, mutate le aliquote IVA nella loro generalità, ma alcune aliquote possono essere mutate per effetto di interventi normativi (L. 160/2019) o in seguito a chiarimenti di prassi. Il criterio adottato dal legislatore, in quanto legato alla riduzione del fatturato rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, rende irrilevante il momento dell’incasso del corrispettivo, così come il momento di registrazione delle fatture emesse (differito, ad esempio, per gli autotraspotatori) o l’eventuale differimento del termine per la liquidazione periodica (come nel caso dei soggetti con contabilità presso terzi).

Sebbene in mancanza di specifici chiarimenti sui seguenti punti, si dovrebbe concludere che:
– anche i soggetti passivi che si avvalgono del regime di IVA per cassa (con esigibilità dell’IVA differita al momento di incasso del corrispettivo), a fini del calcolo del fatturato, tengono conto delle fatture eventualmente già emesse nel periodo, essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (circ. Agenzia delle Entrate n.44/2012);
– anche i soggetti passivi che liquidano l’IVA mensilmente e che affidano a terzi la tenuta della contabilità IVA considerano, ai fini del calcolo del fatturato, il mese in cui il documento è stato emesso, a prescindere dal fatto che la liquidazione e i versamenti sono eseguiti entro il secondo mese successivo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 100/98 (in termini operativi, dunque, il versamento di maggio 2020 si valuta sulla base dei documenti emessi in aprile 2019/2020, nonostante la liquidazione abbia ad oggetto l’imposta relativa al mese di marzo 2020 e non il mese immediatamente precedente).