CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – DECRETO ATTUATIVO

( Formazione, Scuola e Università )

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – DECRETO ATTUATIVO

E’ stato pubblicato il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 contenente le disposizioni per l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale con le disposizione attuative del credito di imposta per la formazione del personale negli ambiti connessi al piano 4.0. Nel rimandare al documento allegato per le specifiche operative, evidenziamo di seguito gli aspetti salienti del provvedimento:

– beneficiarietutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attivita’ economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita’ di determinazione del reddito ai fini fiscali, ad eccezione delle «imprese in difficolta’», cosi’ come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

– spese ammissibili: sostenute dal 1 gennaio 2018, relative a personale dipendente (titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di apprendistato) impegnato come discente nelle attivita’ di formazione, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, o come docente/tutor (fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua) e inerenti attivita’ di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0» (si veda elenco art. 3 del decreto); 

– il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 2019;

– per ottenere l’agevolazione è necessaria apposita  certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei conti, nonché di una relazione che illustri le modalita’ organizzative e i contenuti delle attivita’ di formazione svolte, predisposta a cura del docente o tutor o responsabile aziendale interno o dal soggetto formatore esterno;

– Le attivita’ di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2105, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attivita’ formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati;

– nel caso in cui le attivita’ di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attivita’ commissionate a soggetti accreditati presso la regione o presso i fondi interprofessionali o certificati ISO 9001:2000 settore EA 37 o universita’.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

In riferimento alla previsione di specifici accordi sindacali da depositare presso la sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, si evidenzia che Confindustria-CGIL-CISL-UIL hanno stipulato un’intesa in merito alle modalità di sottoscrizione di tali accordi sindacali. In sintesi: 

– le imprese che hanno forme di rappresentanza sindacale aziendale (rsu o rsa) definiranno i loro accordi secondo il quadro di regole stabilito nel Tu della rappresentanza del 2014;

– per le imprese prive di rappresentanza sindacale ma associate al sistema di rappresentanza di Confindustria, o che conferiscano specifico mandato, è previsto che appositi accordi territoriali definiranno sedi e procedure per la condivisione sindacale del piano di formazione 4.0; 

– le imprese iscritte a Fondimpresa, anche nel caso volessero presentare un ulteriore piano formativo con il fondo interprofessionale, potranno avvalersi delle sedi di condivisione previste dal Protocollo di intesa del 22 novembre 2017.

Le imprese che hanno proprie forme di rappresentanza invieranno ad esse la dichiarazione di aver rilasciato l’attestazione di effettivo svolgimento della formazione. Per le imprese prive di rappresentanza è stato previsto che tale dichiarazione, anche per il tramite della competente associazione datoriale, venga inviata alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l’accordo.

Gli uffici di Confindustria Toscana Sud sono a disposizione delle imprese per approfondimenti in merito alle modalità operative connesse all’ottenimento dell’agevolazione prevista.


Allegato

Rif.

Alessandro Botti – Tel. 0577257225 – e-mail: a.botti@confindustriatoscanasud.it

Andrea Brocchi – Tel. 0575399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it