FORMAZIONE LAVORATORI – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 CORSO IN VIDEOCONFERENZA

( Formazione, Scuola e Università )

FORMAZIONE LAVORATORI – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 CORSO IN VIDEOCONFERENZA

Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con le sue due agenzie formative, informa sulla programmazione del corso di formazione LAVORATORI in FAD SINCRONA

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Assoservizi, al fine di supportare le aziende nell’adempiere agli obblighi previsti, propone le seguenti attività formative:

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Basso – 8 ore
21 e 23 Aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Medio – 12 ore
21, 23 e 28 Aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Alto – 16 ore
21, 23, 28 e 30 Aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

 

I corsi si svolgeranno in modalità FAD SINCRONA ai sensi della delibera n°1611 del 21/12/2020 della Regione Toscana attraverso la piattaforma CISCO WEBEX MEETING..

Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per informazioni sulle quote di partecipazione e modalità di iscrizione, clicca al seguente link entro il 16/04/2021.

 

Si ricorda che il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.

La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

ATTENZIONE!

I 60 giorni indicati nell’Accordo non si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso formativo, ma si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere, e comunque solo nel caso non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie mansioni.

All’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha deciso che la formazione dei lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Rif.

Antonella Marinelli – Tel. 0575 399 492 – e-mail: a.marinelli@confindustriatoscanasud.it

Sandro Boddi – Tel. 3452671340 – e-mail: s.boddi@confindustriatoscanasud.it

Tiziana Carrozzino – Tel. 0564468805 – e-mail: t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it