FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 – SEDE DI GROSSETO

( Formazione, Scuola e Università )

FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 – SEDE DI GROSSETO

Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, informa sulla programmazione dei corso di formazione e aggiornamento lavoratori

Quando formare i neoassunti?

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.

La formazione dei lavoratori è disciplinata da due norme il D.Lgs. 81/08, che all’art. 37 comma 1 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori, e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.

Secondo l’Accordo Stato Regioni la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile, l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge:

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

I 60 giorni indicati nell’Accordo si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere l’attività formativa.

Che tipo di formazione?

L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 dichiara:

l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
”.

Il comma 3 dello stesso art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce la formazione sui rischi specifici:

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.

 

Corso di FORMAZIONE per LAVORATORI – Rischio Basso 

21 marzo (8 ore)

Corso di FORMAZIONE per LAVORATORI – Rischio Medio 

21 marzo (8 ore) e 27 marzo (4 ore)

Corso di FORMAZIONE per LAVORATORI – Rischio Alto 

21 marzo (8 ore) e 27 marzo (8 ore)

Corso di AGGIORNAMENTO formazione per LAVORATORI

21 marzo (6 ore) o 27 marzo (6 ore)

SCADENZA ISCRIZIONI:15/03/2019

 

Il corso si svolgerà presso la nostra sede in Viale Monterosa 196 a Grosseto.

Per informazioni sulle quote di iscrizione clicca qui.

Si allega scheda di iscrizione.


Allegato

Rif.

Tiziana Carrozzino – Tel. 0564468805 – e-mail: t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it