ABROGAZIONE MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE PER L’EDILIZIA – RIFLESSI CONTRIBUTIVI

( Lavoro e Previdenza )

ABROGAZIONE MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE PER L’EDILIZIA – RIFLESSI CONTRIBUTIVI

Dal 1 gennaio 2017 non saranno agevolabili le assunzioni proroghe trasformazioni di lavoratori in mobilità.

 

Come noto, la legge 92/2012 (cd Legge Fornero) ha disposto, a decorrere dal 1/1/2017, l’abrogazione della indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. In conseguenza è stata abrogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e di accedere agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti a tali liste.

L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dal 1/1/2017 la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

  • contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile;
  • contributo d’ingresso alla mobilità;
  • contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile.

Pertanto, i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione.

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed intimato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono, comunque, tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

Qualora, invece, i licenziamenti siano stati intimati dopo il 30 dicembre 2016 i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso e potranno recuperare le somme anticipate in eccesso con la prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”.

Per tali licenziamenti, comunque, le aziende saranno tenute al versamento del contributo cd “di licenziamento ” di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 (NASPI). Si ricorda che nei casi di licenziamenti collettivi per i quali non sia intervenuto accordo sindacale il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.

In ordine all’abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si ricorda che essa non riguarderà le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

LP 12 – 26.1.2017

Rif.

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