AL VIA LE ISTANZE DI INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018

( Lavoro e Previdenza )

AL VIA LE ISTANZE DI INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018

Incentivate le assunzioni di giovani under 30 con contratto a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante

Il Decreto Direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018 e rettificato dal Decreto Direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori aderenti al “Programma Garanzia Giovani” ovvero giovani tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e risultino disoccupati, i cosiddetti NEET.

L’Inps con Circolare n° 48 del 19.03.2018 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate pari ad Euro 100 milioni.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato e con rapporto di apprendistato professionalizzante anche a tempo parziale.

L’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine in quanto il Lavoratore in questo caso non ha il requisito di NEET. Il beneficio non spetta inoltre in caso di rapporto di lavoro domestico, di lavoro intermittente e di prestazioni di lavoro occasionale.  

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 Euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 Euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

Per quanto riguarda i rapporti di apprendistato l’esonero riguarderà la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto.

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

 -all’adempimento degli obblighi contributivi;

 -all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

 -al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

In merito ai sopra richiamati requisiti di accesso si fa rinvio ad un’attenta lettura del punto 6 della Circolare Inps.

L’incentivo soggiace alle disposizioni sugli aiuti “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n° 1407/2013.

L’articolo 8 del Decreto Direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Ricordiamo che tale incentivo è riconosciuto per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato mentre i rapporti di apprendistato professionalizzante non sono in questo caso incentivati a differenza invece dell’incentivo Occupazione NEET che, come sopra specificato, è riconosciuto anche per tale tipologia di rapporto.

Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge di Bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 Euro per il primo anno di rapporto. Ci preme sottolineare che in tal caso nell’istanza all’Inps dovrà essere indicato che il datore di lavoro intende usufruire di entrambi gli incentivi.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 Euro (8.060 Euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 Euro per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 Euro (Euro 5.060,00/12) Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

L’istanza consta di due fasi di invio da espletare con le tempistiche esplicitate dall’Inps: una prima domanda preliminare di ammissione all’incentivo alla quale, in caso di accoglimento, seguirà una procedura di conferma.

Si precisa, al riguardo, che le richieste inviate nei 15 giorni successivi all’attivazione da parte dell’Inps della procedura di presentazione delle istanze avvenuta il 19.03.2018 non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente all’attivazione della procedura e pervenute nei 15 giorni successivi saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno 19.03.2018 saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

La Circolare Inps n° 48 del 19.03.2018 ed il Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 3 del 2 gennaio 2018 è  scaricabile al seguente link https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2019-03-2018.htm

Rif.

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