CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA CON CAUSALE COVID 19 NAZIONALE ANCHE PER I LAVORATORI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE AL 23 FEBBRAIO 2020

( Lavoro e Previdenza )

CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA CON CAUSALE COVID 19 NAZIONALE ANCHE PER I LAVORATORI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE AL 23 FEBBRAIO 2020

Per i lavoratori che risultano in forza al 17 marzo 2020 dovrà essere presentata una domanda integrativa

Nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n° 23 c.d “Decreto Liquidità”. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo.

Nell’ambito delle norme in materia di lavoro, l’articolo 41 del citato Decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.L n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, illustrate nella Circolare Inps n° 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

L’Inps con Messaggio n° 1607 del 14.04.2020 ha fornito chiarimenti operativi: le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prima istanza.

La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del Messaggio Inps.

Rif.

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