COMPATIBILITA’ TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI E ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO

( Lavoro e Previdenza )

COMPATIBILITA’ TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI E ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO

Occorre valutare in concreto la sussistenza delle condizioni definite dalla Giurisprudenza di Legittimità

L’Inps con Messaggio n° 3359 del 17 settembre 2019 illustra il consolidato orientamento della  Giurisprudenza di Legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

In particolare l’Istituto si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e alla figura del socio amministratore considerate in “astratto” compatibili con un rapporto di lavoro subordinato e quella di Amministratore Unico di società per la quale, invece, la Giurisprudenza ha sancito un principio di non compatibilità.

L’Inps sottolinea che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

– che il potere deliberativo come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;

– che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale, e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;

– il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Rif.

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