CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI IN CASO DI RINNOVO DI CONTRATTO A TERMINE – ISTRUZIONI INPS

( Lavoro e Previdenza )

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI IN CASO DI RINNOVO DI CONTRATTO A TERMINE – ISTRUZIONI INPS

Il contributo addizionale NASpI dello 0,5% è dovuto per i rinnovi stipulati a decorrere dal 14 luglio 2018

Il D.L n° 87/2018, c.d. Decreto Dignità, ha previsto l’aumento del contributo addizionale NASpI, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

L’Inps con Circolare del 6 settembre 2019 n° 121, fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti connessi a tale incremento contributivo.

L’incremento si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti a decorrere dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto, pertanto ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale non si terrà conto degli eventuali rinnovi contrattuali posti in essere prima di tale data.

L’Istituto sottolinea che la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Inoltre, considerato che il Decreto Dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

Si ricorda che la Legge 92/2012 prevede che “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.  Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,4%;

1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Si ricorda che sono esclusi dal versamento del contributo addizionale:

– i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
– gli apprendisti;
– i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda l’ipotesi di lavoro stagionale l’Inps sottolinea che, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, la normativa in materia  prevedeva l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI anche dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo addizionale NASpI.

Restano inoltre esclusi dall’applicazione del contributo addizionale i rapporti di lavoro domestico e i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.

La Legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che l’incremento non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica  alla stessa o di coordinamento  e direzione della stessa.

Si ricorda, infine, che la Legge n. 92/2012 disciplina la restituzione del contributo addizionale nei casi:

–  trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
–  assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

La restituzione comprende l’incremento dello 0,50% del contributo addizionale.

Per l’esposizione dell’incremento del contributo addizionale nel flusso UniEmens si fa rinvio alla Circolare Inps.

Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, l’esposizione dovrà avvenire nel flusso Uniemens di competenza settembre 2019.

Per i dipendenti non più in forza, la valorizzazione dei flussi Uniemens potrà essere effettuata nella competenza settembre e/o ottobre 2019.

 

Rif.

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