DENUNCIA DI INFORTUNIO DI ALMENO UN GIORNO – CIRCOLARE INAIL N. 42 DEL 12 OTTOBRE 2017

( Lavoro e Previdenza )

DENUNCIA DI INFORTUNIO DI ALMENO UN GIORNO – CIRCOLARE INAIL N. 42 DEL 12 OTTOBRE 2017

Confermato l’obbligo del lavoratore di comunicare l’infortunio al datore di lavoro consegnando il certificato medico

Informiamo che con l’allegata circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, l’Inail ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicare, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, in vigore dal 12 ottobre scorso.

L’Istituto ha precisato che l’obbligo di legge riguardante la comunicazione di infortunio ai fini statistici e informativi si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati).

A tali fini l’Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”. I datori di lavoro potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” è collocato all’interno della sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello “Comunicazione d’infortunio” scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

I datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”. Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

Il datore di lavoro che non adempie al summenzionato obbligo di comunicazione (omesso invio della comunicazione o mancato rispetto dei termini stabiliti), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da euro 548,00 a euro 1.972,80, per gli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
  • da euro 1.096,00 a euro 4.932,00, per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

 


Allegato

Rif.

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