DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018

( Lavoro e Previdenza )

DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Si ritengono esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale

La Legge di Bilancio 2018, commi da 910 a 914, ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti.

Con Nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018 che trasmettiamo in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in merito alle procedure di contestazione della violazione in esame.

L’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Rimangono esclusi dal divieto, per espressa previsione di legge, i rapporti di lavoro domestico.

L’INL ha precisato che devono ritenersi esclusi dall’obbligo, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono:

a)  bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b)  strumenti di pagamento elettronico;

c)  pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d)  emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.000 a  Euro 5.000.

L’Ispettorato ha chiarito che la violazione risulta integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Ne consegue che, ai fini della contestazione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge ma che lo stesso sia andato a buon fine.

L’INL sottolinea che, nel caso di contestazione dell’illecito al trasgressore, non trova applicazione l’istituto della diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, e pertanto la sanzione potrà essere ridotta ad 1/3 della misura massima di Euro 5.000 a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione.


Allegato

Rif.

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