DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE NON COMMISSIONE ILLECITI OSTATIVI

( Lavoro e Previdenza )

DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE NON COMMISSIONE ILLECITI OSTATIVI

I datori di lavoro che hanno inviato per la prima volta le dichiarazioni alle DTL in data successiva al 1° luglio 2015 sono tenuti ad effettuare una nuova trasmissione sostitutiva della precedente.

Informiamo che la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, nella nota del 15 marzo 2016 n. 5081, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l’adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il possesso del DURC attesta la regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006.

Le modifiche apportate al modulo derivano dal decreto interministeriale in materia di DURC del 30 gennaio 2015 (entrato in vigore il 1° luglio 2015), istitutivo del cosiddetto DURC on line, che ha sostanzialmente dematerializzato il Documento di regolarità e reso strutturale l’estensione del periodo di validità a 120 giorni.

Le dichiarazioni già rilasciate in vigenza del precedente decreto (DM 24 ottobre 2007) restano valide: non sarà dunque necessario ripresentare il nuovo modello da parte dei datori di lavoro che hanno già adempiuto.

L’unica eccezione è per le aziende che hanno rilasciato la dichiarazione circa l‘assenza di cause ostative al rilascio del DURC per la prima volta, in data successiva all’1 luglio 2015. In questo caso la nuova trasmissione sostituisce in automatico la precedente con l’attribuzione della data collegata all’invio precedente.

Una volta compilata, la dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente.

Il modello mantiene la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e come tale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda per la quale si richiedono i benefici contributivi legati al DURC. Ad essa va obbligatoriamente allegata copia del documento di identità del dichiarante.

Unitamente ai dati anagrafici, vanno riportati i dati identificativi del datore di lavoro ai fini INPS (matricola), INAIL (codice ditta e contro codice) e Cassa edile (denominazione e n. di iscrizione).

L’autocertificazione riguarda l’assenza di procedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi in data successiva al 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero che sia trascorso il periodo richiesto dalla legge per ciascun illecito.

Il dichiarante si impegna contestualmente a comunicare alla medesima DTL, entro 30 giorni dall’evento, qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato.

L’INPS e gli altri istituti previdenziali ed assistenziali coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva possono richiedere al Ministero del lavoro l’elenco delle aziende che hanno presentato l’autocertificazione.

Alleghiamo la Nota del Ministero del Lavoro n. 5081/2016 e il nuovo modello di autocertificazione.

 

LP 42 – 31.3.2016

Rif.
M. Bucaletti –Tel. 0575 399429 – e-mail bucaletti @assindar.it
A. Tarquini -Tel. 0575 399431 – e-mail tarquini@assindar.it
L. Migliorini –Tel. 0575/399448 – e mail migliorini@assindar.it
R. Collina -Tel. 05640468808 – e-mail: r.collina@confindustriagrosseto.it
R. Gemini -Tel. 0577 257215 – e-mail: r.gemini@confindustria.siena.it

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