ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI 2023

( Lavoro e Previdenza )

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI 2023

Rivalutati i massimali e i minimali per l’anno 2023 relativi ai versamenti contributivi all’Enasarco

A seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la Fondazione Enasarco ha aggiornato gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali con decorrenza dal 1° gennaio 2023 che risultano così determinati:

  Plurimandatario Monomandatario
Minimale contributivo annuo      476,00 euro      950,00 euro
Massimale provvigionale annuo 28.290,00 euro 42.435,00 euro

Riportiamo una sintesi dei contenuti principali della normativa in materia.

Aliquote contributive:

A) Per il Fondo di Previdenza (per agenti operanti in forma individuale e di società di persone):

A.1. per la generalità degli agenti: l’aliquota contributiva è del 17 % ed è suddivisa nell’8,5% a carico agente e 8,50% a carico preponente;

A.2. per giovani agenti operanti in forma individuale, solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 5 bis del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco: a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva ordinaria (17%) è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote ridotte si intendono sempre equamente suddivise tra agente e preponente;

B) Per il Fondo di Assistenza (per agenti operanti in forma di società di capitali: S.r.l. e S.p.A.) l’aliquota resta ferma al 4 % (per importi provvigionali fino ad € 13.000.000,00) e così suddivisa tra le parti: 1 % a carico agente e 3 % a carico preponente. 

Minimale contributivo

Il minimale contributivo per gli agenti che operano in forma individuale o esercitano l’attività in forma di società di persone, ossia tramite s.n.c./s.a.s. è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri di calendario di durata del rapporto di agenzia:

  Plurimandatario Monomandatario
Minimale contributivo trimestrale 119,00 euro 237,50 euro

Il minimale contributivo:

– non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);

– è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.

Per l’attività di agenzia svolta da società di persone, il minimale di contribuzione è dovuto per ciascun socio illimitatamente responsabile che svolga attività di agente ed è ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale o, in difetto, in misura paritetica.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (S.p.A./S.r.l.) non è previsto alcun minimale contributivo.

Massimale contributivo

Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

In base ai nuovi valori dei massimali annui il contributo previdenziale massimo annuo è il seguente:

  Plurimandatario Monomandatario
Contributo previdenziale massimo 4.809,30 euro 7.213,95 euro

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it