ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON CHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE CAUSALE COVID 19 – ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

( Lavoro e Previdenza )

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON CHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE CAUSALE COVID 19 – ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

L’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità ove sussista capienza

L’Inps con Messaggio n 4781 del 21 dicembre 2020 fornisce ulteriori chiarimenti in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell’art 3 del D.L 14 agosto 2020 n 104.

L’Inps ribadisce che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

d) l’importo dell’esonero.

Inoltre l’Istituto sottolinea che:

  • l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione denuncia  entro il 31 gennaio 2021);
  • l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
  • rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020,con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Rif.

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