ESONERO DELLO 0.8% SULLA QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE

( Lavoro e Previdenza )

ESONERO DELLO 0.8% SULLA QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE

La soglia di reddito imponibile previdenziale pari a 2.692 Euro si applica su base mensile

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 Euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

 

L’Inps con Circolare n° 43 del 22 marzo 2022 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero.

 

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ad esclusione del lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’agevolazione si applica anche ai rapporti di apprendistato.

 

L’esonero in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 Euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Ad esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 Euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero potrà essere ridotta dello 0,8%, risultando pari all’ 8,39%.

 

La soglia di reddito imponibile previdenziale individuata come massimale, pari a 2.692 Euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 Euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Nel mese di competenza dicembre 2022 sarà inoltre riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8%, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove non eccedente il limite di 2.692 Euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 Euro.

 

Nelle ipotesi in cui sia prevista l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità ossia la quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 Euro.

 

L’Inps fornisce le istruzioni per la valorizzazione nei flussi UniEmens dell’esonero spettante ai lavoratori. La valorizzazione con riferimento ai mesi pregressi ovvero dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

 

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

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