INAIL: OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO – CIRCOLARE INAIL N. 24/2021

( Lavoro e Previdenza )

INAIL: OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO – CIRCOLARE INAIL N. 24/2021

Se il termine di scadenza della denuncia di infortunio cade in un giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo

L’Inail con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’Istituto ricorda che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia telematica dell’infortunio, deve essere presentata entro due giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’Inail ricorda che in caso di denuncia omessa, tardiva, e incompleta, si applica la pena della sanzione amministrativa pecuniaria.

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. 

Alleghiamo il testo della Circolare Inail.


Allegato

Rif.

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