INAIL: RATEAZIONE PER PREMI E ACCESSORI NON ISCRITTI A RUOLO – NUOVA DISCIPLINA

( Lavoro e Previdenza )

INAIL: RATEAZIONE PER PREMI E ACCESSORI NON ISCRITTI A RUOLO – NUOVA DISCIPLINA

Dal 30 luglio 2019 le istanze di rateazione dei premi possono essere presentate solo tramite procedura telematica e non più per PEC

L’Inail, con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, che si allega, illustra la nuova disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo concesse dall’Istituto a seguito delle modifiche apportate con Determina del Presidente dell’Inail n. 227 del 23 luglio 2019.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

La nuova disciplina si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla data del 29 luglio 2019.

L’Inail riepiloga altresì la disciplina delle rateizzazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi in casi eccezionali oggetto di autorizzazione ministeriale.

Debiti oggetto di rateazione

L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.  

Per le somme iscritte a ruolo la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento, dal 1° marzo 2008, spetta agli agenti della riscossione.

Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.

Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato in sede di autoliquidazione la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate.

Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili dovute per omissioni o evasione nonché gli interessi di mora e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza a concedere le rateazioni

I Direttori delle Direzioni territoriali, il Direttore della sede provinciale di Bolzano, il Direttore della sede provinciale di Trento e il Direttore della sede regionale di Aosta sono competenti a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità.

I Direttori delle Direzioni regionali, il Direttore della sede provinciale di Bolzano, il Direttore della sede provinciale di Trento e il Direttore della sede regionale di Aosta sono competenti a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 258.000 euro nonché per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall’importo del debito.

Presentazione dell’istanza di rateazione

Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’Inail, deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it.

L’istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario in possesso di delega dall’interessato, come per gli altri servizi online.

Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. 

La Struttura territoriale dell’Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza.

Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.

Condizioni per la concessione della rateazione

La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;

b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate del premio di autoliquidazione, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;

c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa;

d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;

e. l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;

f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni; il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Definizione dell’istanza ed emissione del piano di ammortamento

L’istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri suindicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. 

Il provvedimento adottati è definitivo e contro lo stesso non è ammesso il ricorso a altro organo dell’Inail.

In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.

Il versamento della prima delle rate accordate deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.

Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo.

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:

1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza;

2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.

Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc online,  che prevede che l’interessato possa regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito e che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse.

Il debitore può comunque chiedere alla Sede di fissare la scadenza della prima rata tra l’undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza.

Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti.

Annullamento del piano di ammortamento

L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti.

Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell’Inail competente.

Revoca della rateazione

L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.

Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.

Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell’Inail competente deve provvedere con immediatezza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti che si è perfezionato con il versamento della prima rata, è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.

La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

 


Allegato

Rif.

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